La ricuperabilità delle somme

AutoreMario Aulenta
Pagine47-56
1. La ricuperabilità nell’aiuto non tributario
È già stato ricordato che il regolamento di procedura, stabili-
sce, all’art. 14, III, che “il recupero va effettuato senza indugio
secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro
interessato”; pertanto, precedente misura di aiuto e successivo
obbligo di restituzione possono condividere la stessa natura, cioè
la sussumibilità nella medesima branca normativa. Ne discende-
rebbe che se una misura di aiuto fosse erogata attraverso agevo-
lazione tributaria, il recupero dell’aiuto dovrebbe avvenire attra-
verso gli strumenti previsti dalla legislazione tributaria. Ma se in
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cabili al recupero, ma anche la natura della obbligazione restitu-
toria stessa, risentono della normativa speciale adottata. In questi
casi si può perdere l’assimilazione, alla medesima branca nor-
mativa, dell’agevolazione con il recupero, se le norme di recu-
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previgenti nel settore di emanazione della norma di aiuto. Un
esempio si è avuto nel caso dell’aiuto alle banche e fondazioni
di cui alla cd. legge Ciampi; detti aiuti furono disposti con D.Lgs.
153/1999. A seguito di decisione della Commissione, ci fu prima
il congelamento delle agevolazioni concesse, poi il recupero at-
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recata dall’art.1, D.L. 24/12/2002 n°282, conv. in L. 21/2/2003,
n° 27.
CAPITOLO V
LA RICUPERABILITÀ DELLE SOMME

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