DELIBERA 20 maggio 2013 - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale. (Delibera n. 13/161). (13A05084)

IL PRESIDENTE Premesso: 1. Che, in data 14 marzo 2012, l'Assorimorchiatori trasmetteva alla commissione una nota alla quale allegava l'«accordo sulle procedure di proclamazione, raffreddamento e effettuazione degli scioperi nel settore del rimorchio portuale», sottoscritto, in data 22 febbraio 2012, da Assorimorchiatori, Federimorchiatori e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, ed una tabella con l'indicazione, per ciascun porto, del numero dei mezzi di rimorchio in concessione, del numero dei mezzi contemporaneamente operativi nell'arco delle 24 ore e del numero ridotto dei rimorchiatori in servizio, in caso di sciopero. 2. Che, con la nota sopra menzionata, l'associazione precisava che il suddetto accordo era carente della disciplina delle prestazioni indispensabili, materia rispetto alla quale le parti non avevano trovato un punto di convergenza;

conseguentemente, la scrivente richiedeva alla commissione una regolamentazione provvisoria limitatamente ai servizi minimi e, contestualmente, la valutazione dell'accordo allegato;

quindi, formulava le proprie osservazioni, in merito ai criteri da seguire nella definizione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, sottolineando, in particolare: a) la distinzione tra la nozione di sicurezza, diretta a prevenire i sinistri nella navigazione e nell'approdo nei porti - e la nozione di emergenza, legata alle operazioni da effettuare dopo il sinistro o nell'immediatezza dell'evento;

  1. la necessita' di garantire il servizio nei confronti di tutte le navi in arrivo e in partenza dai porti, senza distinzione tra le diverse tipologie di naviglio, dal momento che le generali esigenze di sicurezza, che ispirano la normativa vigente nel settore, non consentono di operare una selezione tra le navi da assistere;

  2. la previsione di un numero di rimorchiatori non superiore al 50% di quelli normalmente utilizzati in ciascun porto, al fine di garantire l'esercizio del diritto di sciopero, ma tale da non escludere, in ogni caso, una operativita' generalizzata del servizio, seppur ridotta nella disponibilita' del numero dei mezzi e dilatata nei tempi di intervento;

  3. la possibilita', per alcuni porti, di integrare il servizio con un rimorchiatore armato solo a disposizione dell'autorita' marittima, pronto ad intervenire esclusivamente per svolgere i servizi eventualmente comandati da quest'ultima a rinforzo delle altre unita', o per rispondere ad eventuali esigenze di obbligatorieta' imposte dall'autorita' medesima;

  4. la necessita' di individuare, porto per porto, le prestazioni indispensabili da garantire durante lo sciopero, determinando il numero e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio, anche con l'ausilio delle competenti autorita' marittime. 3. Che, a seguito della richiesta di regolamentazione provvisoria formulata da Assorimorchiatori, il commissario delegato per il settore avviava una prima tornata di audizioni interlocutorie, al fine di ricostruire la posizione di ciascuna delle parti sulla questione delle prestazioni indispensabili, di verificare la possibilita' di una composizione degli interessi contrapposti prospettati e di acquisire i necessari elementi informativi, in merito al funzionamento ed all'organizzazione del servizio di rimorchio portuale, nel tentativo di favorire il piu' possibile una soluzione negoziale. 4. Che, in data 21 maggio 2012, si svolgeva, presso la sede della commissione, l'audizione con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti, nel corso della quale i rappresentanti sindacali individuavano nelle prestazioni indispensabili i punti di conflitto. In particolare, secondo i sindacati, i criteri necessari ad individuare i servizi minimi da garantire devono fare riferimento alla tipologia di merci trasportate, in relazione alla loro pericolosita' (ad esempio, prodotti petroliferi, prodotti chimici, gas, passeggeri, animali vivi, merci deperibili) ed alle richieste di intervento formulate dalla capitaneria di porto, per ragioni di sicurezza. Diversamente, le associazioni di categoria Federimorchiatori e Assorimorchiatori propongono, rispettivamente, il criterio delle fasce orarie di garanzia, durante le quali opererebbero tutti i rimorchiatori normalmente in servizio, e il criterio numerico, da calcolare percentualmente sul totale dei rimorchiatori presenti in ciascun porto. Secondo il parere delle organizzazioni sindacali, le proposte delle associazioni datoriali, in materia di servizi minimi - ove accolte -, abbinate alla regola del preavviso, renderebbero lo sciopero del tutto inefficace, dal momento che lo stesso non produrrebbe alcun danno economico alla controparte datoriale. 5. Che, nel corso dell'audizione, tenutasi nella giornata del 22 maggio 2012, l'associazione Assorimorchiatori, attraverso i propri rappresentanti, illustrava la propria posizione, evidenziando, innanzitutto, che, dopo un lungo contenzioso, le sentenze della corte di cassazione dell'8 agosto 2011 hanno confermato la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di rimorchio portuale, in quanto diretto a garantire un diritto di rilievo costituzionale, quale quello alla sicurezza della navigazione e dell'approdo;

    conseguentemente, ai fini della individuazione delle prestazioni indispensabili, la nozione di sicurezza, cui il servizio di rimorchio e' strumentale, impedisce di fare una selezione, esclusivamente in base alla pericolosita' delle merci trasportate, dal momento che i fattori che possono rendere necessaria l'attivazione del servizio sono molteplici (le avversita' meteo-marine, la situazione dei fondali, ecc.). Alla luce di questi fattori, secondo l'associazione datoriale, il presidio di sicurezza puo' essere ridotto, ma non puo' essere interrotto, giacche' il servizio di rimorchio e' meno utilizzato, rispetto al passato, dato che le avanzate tecnologie nautiche permettono anche a navi di grandi dimensioni una maggiore manovrabilita', consentendo alle stesse di limitare il ricorso all'ausilio del rimorchiatore solo per prevenire situazioni di pericolo. Da qui, la necessita' di prevedere un certo numero di rimorchiatori da mantenere costantemente in servizio, anche in relazioni alle peculiarita' dei singoli porti. 6. Che i rappresentanti dell'associazione Federimorchiatori, ascoltati dal commissario delegato, in data 22 maggio 2012, evidenziando la rilevanza delle sentenze chiarificatrici della corte di cassazione, in materia di servizio di rimorchio portuale, sottolineavano la necessita' di prevedere, in caso di sciopero, la garanzia totale del servizio in determinate fasce orarie, poiche', in alcuni porti aventi particolari specificita', e avuto riguardo alle caratteristiche tecniche delle moderne navi, la riduzione del numero dei mezzi, durante uno sciopero, equivale a non garantire alcuna prestazione. Il servizio di emergenza (in caso di avaria o incendio) e' sempre stato assicurato in caso di sciopero;

    le sentenze della corte di cassazione rendono necessario, secondo l'associazione di categoria, un «quid pluris» rispetto a quanto avveniva in passato, anche per evitare il blocco totale del porto;

    inoltre, il sistema delle fasce orarie assolverebbe anche una funzione perequativa tra i diversi porti e le varie navi-clienti. 7. Che, al fine di effettuare approfondimenti tecnici sul servizio di rimorchio portuale e di acquisire ulteriori elementi informativi, il commissario delegato convocava, in separate audizioni, i rappresentanti di Assoporti, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che evidenziavano, ciascuna autorita' in relazione allo specifico ambito di propria competenza, i seguenti aspetti: a) la normativa vigente, in materia di servizi tecnico-nautici, attribuisce i compiti relativi alla sicurezza alle singole autorita' locali, senza definire aprioristicamente i criteri di riferimento, dipendendo i piani di intervento da una molteplicita' di variabili (caratteristiche orografiche e morfologiche del porto, specificita' dei fondali, condizioni meteo-marine, caratteristiche delle navi da rimorchiare, tipologia di traffico o carico;

    ampiezza del porto, numero di rimorchiatori presenti nel porto, ecc.) e non trascurando che il servizio di rimorchio si inserisce nell'ambito di un sistema integrato (si pensi al rifornimento di prodotti energetici);

  5. sotto il profilo metodologico, non e' ipotizzabile una regolamentazione unitaria nazionale delle prestazioni indispensabili da garantire, in quanto le specificita' sono notevoli e vanno...

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