Brevi note in merito alla nuova disciplina delle 'partecipazioni potenziali': verso quali disclosure?

AutoreFilippo Annunziata
Pagine215-222
Filippo Annunziata
Brevi note in merito alla nuova disciplina
delle “partecipazioni potenziali”: verso quali disclosure?
S: 1. Il recepimento della Direttiva Transparency e la disciplina delle partecipazioni potenziali. – 2.
Le partecipazioni potenziali: le ragioni di un intervento. – 2.1. Le opzioni della Direttiva e le scelte della
Consob. – 2.2. Le soglie di rilevanza. – 3. Direttiva Transparency e “empty voting”. – 4. Conclusioni.
1. Il recepimento in Italia della c.d. Direttiva Transparency (Direttiva n. 2004/109/
CE) si è denitivamente compiuto – dopo una lunga fase di analisi e di consultazione
– con l’emanazione da parte della Consob del provvedimento n. 16850/2009. La Diret-
tiva, come noto, incide su due materie diverse, anche se accomunate dalla loro ricondu-
cibilità ai proli dell’informazione e della trasparenza societaria: da un lato, le regole che
attengono all’informazione societaria, dall’altro quelle che riguardano la trasparenza de-
gli assetti partecipativi e, dunque, la disclosure delle partecipazioni rilevanti al capitale
degli emittenti quotati. Si tratta di un tema che interessa la vita dell’impresa anche nella
sua fase patologica, stante il frequente ricorso, nell’ambito di operazioni ed accordi di
ristrutturazione, a schemi negoziali che possono comportare, in via potenziale, il supe-
ramento delle soglie di rilevanza di partecipaziona al capitale degli emittenti quotati.
Le presenti note intendono soermarsi, in via di sintesi, sulle novità introdotte con
riguardo a questo secondo ambito di applicazione della Direttiva, e – segnatamente – in
merito agli obblighi di comunicazione che interessano le cosiddette “partecipazioni po-
tenziali”. Lo scopo che ci si pregge è di identicare, in sintesi, alcuni proli problema-
tici delle nuove disposizioni e, dall’altro, di porre in luce come, con il recepimento della
Direttiva, si compia un ulteriore passo verso la disclosure delle situazioni di più evidente
separazione tra diritti di voto e rischio economico riconducibile al possesso azionario,
ma in quadro che resta incompleto ed incerto.
2. Le ragioni sottese all’introduzione, nell’ambito della disciplina comunitaria,
prima, e nazionale, poi di nuove regole attinenti alla disclosure delle partecipazioni “po-
tenziali” sono individuabili nell’obiettivo di assicurare una più ampia trasparenza degli
assetti proprietari degli emittenti quotati, incidendo sulla portata degli obblighi di co-
municazione al pubblico e all’Autorità di vigilanza collegati al superamento di determi-
nate soglie di partecipazione. La materia era già stata oggetto di un primo intervento
del legislatore comunitario con la Direttiva n. 88/627/CEE, del 12 dicembre 1988 e,
successivamente, con la Direttiva 2001/34/CE: l’intervento viene ora a meglio artico-
larsi mediante l’introduzione di obblighi di comunicazione attinenti le cc.dd. “parteci-
pazioni potenziali” (per tali intendendosi le partecipazioni rilevanti acquisibili per ef-
fetto di contratti che attribuiscono il relativo diritto o facoltà), e che assumono rilievo
autonomo rispetto alla disclosure delle partecipazioni eettive.

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