DECRETO 14 novembre 2012 - Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all''art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalita'' di operativita'' delle garanzie stesse. (12A12792)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.";

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.";

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, il quale prevede che "Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.";

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, concernente "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale";

Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente "Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.";

Visto in particolare l'art. 3-bis del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente "Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante "Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.";

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.";

Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:

"In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali gia' operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180." (comma 5);

"I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT