Delle contravvenzioni in particolare

AutoreRaffaele Greco - Andrea Nocera - Sergio Zeuli
Pagine1137-1252

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(1) Per quanto riguarda le note procedurali relative alle contravvenzioni:
la competenza è sempre del tribunale monocratico (tranne nelle ipotesi di cui agli artt. 689, 690, 691, 726, 1°comma, e 731, di competenza del giudice di pace);
- la procedibilità è d’ufficio;
-il fermo e l’arresto non sono consentiti.
Per tutte le contravvenzioni è prevista la citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) ovvero, ricorrendone le condizioni, il decreto penale di condanna (artt. 459 e ss. c.p.p.); nelle ipotesi di competenza del giudice di pace, la citazione a giudizio è disposta dalla polizia giudiziaria.

@Titolo I. Delle contravvenzioni di polizia

@@Capo I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

@@@Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e latranquillità pubblica

@@@@§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

650 · Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (1).


(1) L’ammenda originaria fino a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall’art. 3 della l. 12-7-1961, n. 603 (Modificazioni agli articoli 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835) e successivamente quintuplicata dall’art. 113 della l. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

1 · LA "NORMA PENALE IN BIANCO" PER ECCELLENZA

La disposizione in esame è una tipica norma penale in bianco, nella quale la norma penale incriminatrice si presenta integrata nel suo contenuto precettivo da fonti di diversa natura ordinamentale non normative, quali i provvedimenti amministrativi (cd. meccanismo di eterointegrazione).

I dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, in relazione alla violazione dei principi della riserva di legge e di tassatività della fattispecie penale, posti all’esame della Corte costituzionale, sono stati da questa superati positivamente (Corte cost. n. 168/1971), rite-nendo compiutamente descritti nella formula-

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zione della norma gli elementi costitutivi della contravvenzione, per la sussistenza di puntuali criteri di riferimento ed, in particolare, per l’indicazione dei caratteri, dei presupposti, del contenuto e dei limiti dell’atto amministrativo.

2 · CARATTERE PLURIOFFENSIVO

L’oggettività giuridica tutelata dalla norma è l’ordine pubblico quale buon assetto e regolare andamento della convivenza civile (Cass., I, 5-11-1997), garantito dall’osservanza dei provvedimenti dell’autorità pubblica dati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico ed igiene (Cass., I, 12-7-1995).

La fattispecie, peraltro, si presenta plurioffen-siva, in quanto, accanto all’oggettività giuridica generale della tutela dell’ordine pubblico, presidia lo specifico interesse perseguito dal provvedimento amministrativo integrativo del precetto. Ne deriva l’irrilevanza dell’eventuale inadempimento ad un provvedimento amministrativo successivamente revocato o ritirato per effetto della sopravvenuta carenza di interesse, stante, in tal caso, la carenza di offensività della condotta.

La norma ha natura sussidiaria ed opera nei soli casi in cui l’ordine disatteso non trovi autonoma sanzione, anche se non di tipo penale, in una specifica norma di legge.

3 · SOGGETTO ATTIVO DEL REATO

Nonostante l’utilizzo del termine "chiunque", il reato può essere commesso soltanto dal soggetto destinatario del provvedimento amministrativo. La natura di reato proprio consente, quindi, di identificare l’agente con il soggetto tenuto all’adempimento della prestazione di facere, di non facere o di dare richiesta dal provvedimento integrativo, che nel caso di persone giuridiche è il legale rappresentante (Cass., I, 21-4-1994) o il soggetto che abbia svolto compiti gestori, anche di fatto, della società (Cass., I, 8-7-1999).

4 · LA CONDOTTA TIPICA: REATO OMISSIVO PROPRIO

La condotta tipica si sostanzia nell’inosservanza del provvedimento amministrativo da parte del destinatario che abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine impartitogli o, quantomeno, al quale sia stata assicurata la possibilità di prenderne visione in tempo utile (Cass., I, 11-7-1994). Ne discende la natura di reato omissivo proprio, consistendo la condotta in un’attività di inadempimento ed inerzia rispetto all’ordine espresso nel precetto integrativo della fattispecie.

In concreto, la condotta omissiva di inosservanza può realizzarsi con qualunque forma e trova il proprio contenuto nel precetto imposto dall’atto amministrativo disatteso. Deve trattarsi, però, di un inadempimento sostanziale, non rilevando la violazione di una parte marginale del provvedimento, qual è, ad esempio, una modalità di esecuzione (Cass., I, 3-8-1993), venendo meno, in tal caso, la concerta lesività dell’ordine pubblico quando comunque il soggetto, nella sostanza, adempia o manifesti una volontà adempitiva all’ordine impostogli.

Il precetto posto dal provvedimento amministrativo non deve necessariamente contenere un termine per adempiere (Cass., I, 25-7-1996), la cui assenza non incide sulla legittimità del provvedimento. Difatti, in mancanza di un termine per l’adempimento, il termine ultimo è individuabile sulla base di elementi oggettivi desumibili dal provvedimento, in particolare dalle peculiari ragioni contingenti ed urgenti il cui perdurare giustifica un’utile osservanza dello stesso (Cass., I, 23-2-1993), salva, comunque, l’espressa volontà di non adempiere manifestata dal soggetto obbligato.

5 · L’OGGETTO DELLA CONDOTTA

Oggetto della condotta omissiva è un provvedimento amministrativo, quale atto autoritativo unilaterale, proveniente da soggetto pubblico, adottato nel perseguimento di pubblici interessi rispondenti a quelli posto dalla norma attributiva del potere, avente contenuto discrezionale, suscettibile di incidere in modo limitativo sulla sfera giuridica soggettiva del privato (Cass., I, 19-1-1993).

In particolare, l’atto amministrativo deve contenere un precetto concreto limitativo della sfera

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soggettiva di uno o più destinatari determinati o determinabili, slegato dalla mera attuazione di norme o regolamenti. È esclusa, pertanto, la rilevanza penale di condotte violative di norme giuridiche generali ed astratte (Cass., I, 7-9-1996), quali le ordinanze regolamentari con le quali, ad esempio, vengono indicate prescrizioni a studi medico-dentistici, ovvero viene imposto a concessionari demaniali di dotare gli stabilimenti di un servizio di tutela dei bagnanti (Cass., I, 7-5-1999), certamente esulanti dagli ordini specifici ad personam.

Analogamente, non si ravvisano gli estremi della contravvenzione nell’ipotesi di inosservanza delle conclusioni espresse dalla commissione di sicurezza ex art. 80 T.u.l.p.s., essendo atto endoprocedimentale, privo di idoneità ed attualità ad incidere sulla sfera soggettiva del privato (Cass., I, 8-9-2000).

Il contenuto precettivo deve essere puntuale ed espresso in forma chiara ed intelligibile, tale da consentire l’individuazione della provenienza, delle ragioni e del contenuto dell’ordine e di consentire una condotta di conformazione del destinatario al precetto (Cass., I, 19-1-1993). Non è dunque configurabile la contravvenzione in esame quando si violano norme generali ed astratte, avendo una sfera di operatività limitata a provvedimenti impositivi di un determinato comportamento attivo od omissivo, rivolti ad un soggetto o ad una cerchia di soggetti ben determinati o determinabili (Tribunale Trento, 20-6-2006, n. 503, fattispecie in cui un soggetto condannato per rapina deteneva un cane di razza rottweiler contravvenendo in tal modo all’ordinanza del ministro della salute del 27 agosto 2004, che vietava il possesso di tale razza ai condannati per un delitto non colposo contro la persona o il patrimonio).

6 · IL CARATTERE DI LEGALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

La richiesta contenuta nel provvedimento amministrativo deve essere legittima, cioè deve provenire da un organo della pubblica amministrazione che agisca nell’esercizio delle proprie funzioni e competenze, ivi compreso il funzionario di fatto o il privato esercente pubbliche funzioni (Manzini). Deve, quindi, escludersi la vincolatività del provvedimento adottato in carenza di potere o da un’autorità assolutamente incompetente (Cass., I, 3-4-1992), ma non quella dell’ordine affetto da incompetenza relativa, stante comunque la sussistenza di una legittimazione all’esercizio delle funzioni.

La legalità del provvedimento si articola, in particolare, in una legittimità formale ed in una legittimità sostanziale, espresse nelle forme tipiche di illegittimità dell’atto amministrativo, quali l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere (Cass., I, 6-8-1992).

In particolare, la legalità sostanziale comporta la necessità di verificare che (Cass., I, 9-12-1993):

il provvedimento disatteso, oltre ad essere immune dai vizi di legittimità, corrisponda effettivamente alla funzione legale tipica assegnatagli dall’ordinamento;

rispetto alla particolare situazione di interesse che si intende tutelare, il precetto sia esigi-bile nelle modalità prescritte.

Il provvedimento deve essere adottato nell’interesse della collettività e non di singoli individui, interesse corrispondente a quello astrattamente tutelato dalla norma attributiva del potere, come tale delimitativo della discrezionalità espressa nella determinazione del precetto. La scelta discrezionale della P.A. non è comunque sindacabile da parte del giudice, il cui accertamento non può invadere il merito del provvedimento (Cass., I, 6-8-1992).

Non è necessaria la forma scritta dell’atto...

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