DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012 - Individuazione delle funzioni dell''Autorita'' per l''energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell''articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12A10321)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 («Norme in materia ambientale») che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III;

Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ed in particolare il suo art. 2;

Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186-bis all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorita' di ambito territoriale ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni gia' esercitate dalle autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;

Vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze gia' attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18 luglio 2011;

Visto l'art. 21, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione piu' sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali, promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso piu' sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico. Cio' anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi.

Considerato che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonche' la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccita'; per il conseguimento di tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della «difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualita'», «gestione del servizio idrico integrato»;

Considerato che anche la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd direttiva «alluvioni»), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunita', in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE;

Considerato che la comunicazione in materia di carenza idrica e siccita' (COM 2007/414) e il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la...

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