DECRETO 21 gennaio 2011 - Modalita'' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo. (11A01127)

Titolo I

NORME GENERALI FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo n. 164/2000;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il quale all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale e, al comma 2 dello stesso articolo, prevede l'aggiornamento del disciplinare;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000 che all'art. 13, commi 1 e 2 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, emani le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale e il loro aggiornamento in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, all'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che, all'art. 11, comma 1, prevede che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» che attribuisce, tra l'altro, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo;

Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 239/2004, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;

Vista la legge n. 239/2004 che all'art. 1, comma 60, prevedeva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, rubricato «Utilizzo dei siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia», anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di VIA, ove stabilita per legge, e che la norma a cui si rinvia dispone che la concessione di stoccaggio di gas naturale e' conferita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 contenente «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 33, il quale abroga l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e il comma 32 il quale stabilisce che le disposizioni dell'art. 27 si applicano, su proposta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 «Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi», come sostituito dal decreto del Ministro delle attivita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT