DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 243 - Regolamento recante il riordino dell''Istituto agronomico per l''Oltremare, a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi, alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al presente riordino;

Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'Istituto sono affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8 marzo 2010, 17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione

1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, di seguito denominato: «legge», e' riordinato dal presente regolamento.

2. Lo IAO e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 26 ottobre 1962, n. 1612 (Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in

Firenze) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30

novembre 1962, n. 305.

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28

febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile

1988, n. 177, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

3 giugno 1988, n. 129, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e' il seguente:

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31

ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei

Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevente interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno

2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30

per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in...

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