Le finalità della riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero

AutoreEdoardo Ghera
Pagine21-36
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Le finalità della riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero
Edoardo Ghera
Norme commentate: art. 1, comma 1, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Le disposizioni di principio della l. n. 92/2012 e la
loro natura giuridica. - 3. Le norme programmatiche specifiche. - 4. Le norme programmati-
che di principio o generali. - 5. La centralità del contratto di lavoro standard. - 6. Il controllo
della domanda di lavoro flessibile. - 7. La tutela del reddito nel mercato del lavoro.
1. Nella norma in commento il legislatore enuncia le finalità perseguite
dalla legge ambiziosamente intitolata «Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita». Tenuto conto che, in conseguenza dell’iter seguito
per l’approvazione parlamentare, le disposizioni sono state accorpate in quat-
tro lunghissimi articoli si può assegnare all’enunciazione delle finalità una
funzione anzitutto didascalica e cioè riassuntiva delle sue diverse parti.
Bisogna tuttavia aggiungere che l’abitudine di fare precedere l’articolato
legislativo da simili norme, di contenuto inevitabilmente generico, è frequen-
te nella recente legislazione del lavoro. La spiegazione è soltanto politica:
l’enunciazione delle finalità ha l’evidente scopo di esplicitare la volontà ri-
formatrice del legislatore e quindi di legittimare il prodotto normativo, soddi-
sfacendo una esigenza che trae origine probabilmente dalle pratiche di con-
certazione o dialogo sociale.
Lasciando in disparte, data l’evidente diversità della materia, il d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni) – che, fin dalla prima versione (d.lgs.
3 febbraio 1993 n. 29) reca all’art. 1 l’indicazione delle finalità perseguite
dalla riforma che ha contrattualizzato il rapporto di pubblico impiego – meri-
ta di essere ricordata, la l. 14 febbraio 2003 n. 30 (delega al governo in mate-
ria di occupazione e mercato del lavoro), in concreto finalizzata alla riforma
del mercato e dei rapporti di lavoro. Qui all’art. 1 si legge che la riforma ha
lo «scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a ga-
rantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capa-
cità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani».
All’attuazione della delega ha provveduto il d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276 nel cui art. 1 si precisa che «l’attuazione della delega si colloca nel-
l’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione ed appren-
dimento permanente» ed è finalizzata «ad aumentare nel rispetto del preesi-
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stente quadro normativo (l. 29 maggio 1970 n. 300; l. 29 dicembre 1977 n.
903; l. 10 aprile 1992 n. 125) i tassi di occupazione e a promuovere la qualità
e la stabilità del lavoro». A questa norma di scopo con valenza generale se-
gue poi nel Titolo II intitolato «Organizzazione e disciplina del mercato del
lavoro», l’art. 3 il quale recita (c. 1) «lo scopo di realizzare un sistema effica-
ce e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del
mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con partico-
lare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro». Il comma 2° indica
poi in dettaglio le caratteristiche della nuova disciplina che abbraccia la ma-
teria del mercato del lavoro nella sua totalità (servizi per l’impiego o ex col-
locamento; formazione professionale, politiche del lavoro).
Sarebbe fuori luogo spendersi, in questa sede, in un commento sia pure
minimo delle disposizioni testè richiamate. Si deve però tenere conto della
loro connessione oggettiva o di materia con la legge in commento. Cosa che
consiglia una breve riflessione sulla “filosofia” complessiva della c.d. Legge
Biagi (una denominazione ufficiosa ma voluta dal governo per sottolineare il
collegamento con il Libro Bianco scritto in gran parte dal compianto giuri-
sta1) allo scopo di metterla a confronto con la cultura politica e giuridica alla
base della attuale riforma.
La finalità genericamente enunciata nell’art. 1 del d.lgs. n. 276 trova la
sua specificazione in riferimento alla materia del titolo II nell’art. 3. Questo è
infatti portatore di un progetto di (politica del) diritto del lavoro ispirato ad
un principio di “flessibilità regolata” solo in parte aderente ai connotati della
flexsecurity di marca comunitaria (manca infatti del tutto un capitolo sulla
tutela del reddito nel mercato del lavoro). In virtù di tale principio il legisla-
tore del 2003 riconosce la priorità dell’interesse delle imprese ad una do-
manda di lavoro flessibile come veicolo verso una maggiore occupazione e
collega tale priorità all’attenuazione di talune tutele del lavoratore (le c.d. ri-
gidità dal lato dell’offerta). E, a questo scopo, punta sul ridimensionamento
del potere sindacale sulle condizioni della prestazione (principalmente
sull’orario di lavoro e sulla durata del rapporto). Il piatto forte della riforma è
una minuziosa regolamentazione delle c.d. tipologie flessibili di contratto di
lavoro temporaneo o ad orario variabile nel cui contesto si colloca anche la
delega di funzioni normative ai contratti collettivi e quindi ai sindacati, peral-
tro in via non esclusiva ma surrogabile dal potere amministrativo e dalla stes-
sa autonomia individuale (eventualmente assistita).
Si arriva così a disegnare un sistema di modelli contrattuali e di tutele
differenziate nell’ambito non solo del lavoro subordinato ma anche del lavo-
ro autonomo; e, nello stesso tempo, si allargano le maglie della disciplina in-
derogabile. Adottando un atteggiamento di favore verso i rapporti c.d. atipici
1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 2002.

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