LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2010, n. 5 - Legge della provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti.

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 16 marzo 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. Obiettivo della presente legge e' promuovere la parificazione fra donne e uomini in ogni ambito sociale, rimuovere gli svantaggi esistenti e rendere piu' compatibili famiglia e lavoro per le donne e gli uomini.

Art. 2

Definizioni 1. Ai sensi della presente legge s'intende per:

  1. amministrazione provinciale, la provincia e gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della provincia o delegate alla provincia;

  2. organi, tutti gli organi collegiali, commissioni, comitati, consigli, comitati consultivi e gruppi di lavoro, comunque denominati;

  3. organi politici, quelli composti solo da rappresentanti elette o eletti dal popolo;

  4. situazione di equilibrio fra i generi, quella in cui ogni genere e' rappresentato in proporzione di almeno un terzo;

  5. obblighi familiari, la cura di un figlio o figlia sotto i 6 anni o l'assistenza di parenti non autosufficienti fino al secondo grado;

  6. linguaggio rispettoso dell'identita' di genere, quello che da' visibilita' alla donna sul piano linguistico; esso non abbisogna necessariamente di continue dizioni doppie;

  7. azione positiva, ogni misura apposita rivolta alle donne, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita'.

    Art. 3

    Piani per la parita' 1. L'amministrazione provinciale deve elaborare dei piani per la promozione della parita' fra i generi, chiamati piani per la parita'.

    1. I piani per la parita' devono essere predisposti per un periodo di cinque anni e devono essere sottoposti a continua verifica.

    2. In base ai dati statistici acquisiti ai sensi dell'art. 4, nei piani per la parita' va stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento nonche' in quali unita' organizzative debbano essere diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sotto-rappresentato.

    3. Se e' prevista una riduzione dei posti in organico, nel piano si dovra' prevedere che la quota del genere sotto rappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.

    Art. 4

    Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni 1. L'amministrazione provinciale deve inviare ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, dati statistici sulla proporzione fra donne e uomini esistente nei rispettivi servizi; i dati vanno suddivisi come segue, distinti fra l'altro per donne e uomini in ognuna delle seguenti categorie:

  8. per ripartizioni provinciali ovvero, nelle altre amministrazioni, per unita' organizzative;

  9. per tipo di rapporto lavorativo;

  10. per qualifica funzionale;

  11. per funzioni;

  12. per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme;

  13. per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttivita', indennita' e aumenti individuali di stipendio;

  14. per monte salari per uomini e donne;

  15. per eta';

  16. per grado di formazione delle/dei dipendenti;

  17. per stato di famiglia nonche' numero ed eta' delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti.

    1. Inoltre devono essere trasmessi dati sul numero di donne e di uomini che dall'ultimo invio di dati statistici:

  18. svolgono funzioni di alto livello;

  19. hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento;

  20. hanno ottenuto premi di produttivita', indennita' o aumenti individuali di stipendio;

  21. hanno cambiato ripartizione, ufficio o unita' organizzativa.

    1. I dati devono essere comunicati, in forma adeguata a una lettura automatizzata, all'Istituto provinciale di statistica.

      Quest'ultimo li elabora e li mette a disposizione della consigliera di parita'.

      Art. 5

      Assunzioni 1. Fino al superamento della sottorappresentazione nella relativa qualifica funzionale ovvero posizione si da' la precedenza nelle assunzioni, a parita' di qualificazione, al genere sottorappresentato, a meno che non prevalgano motivi comprovati e documentati inerenti alla persona di una candidata o di un candidato.

    2. Il fatto di aver lavorato a tempo parziale per almeno il 50 per cento dell'orario lavorativo a causa di obblighi familiari non puo' costituire un impedimento riguardo all'assunzione.

    3. Quando sia necessario coprire posti liberi spetta un trattamento preferenziale, a parita' di qualificazione, alle persone che per obblighi familiari abbiano lavorato a tempo parziale e che richiedano di passare al lavoro a tempo pieno.

      Art. 6

      Avanzamento professionale 1. In sede di promozione a una funzione o posizione desiderata di livello piu' alto, a parita' di qualificazione, si da' la precedenza al genere sottorappresentato, a meno che non prevalgano motivi comprovati e documentati inerenti alla persona di un candidato o una candidata, fino al superamento della sotto rappresentazione nella relativa qualifica funzionale ovvero posizione.

    4. Il fatto di aver lavorato a tempo parziale per almeno il 50 per cento dell'orario lavorativo a causa di obblighi familiari non puo' costituire un impedimento riguardo all'avanzamento professionale.

      Art. 7

      Compatibilita' fra famiglia e professione per le dipendenti e i dipendenti pubblici 1. L'amministrazione provinciale offre, di regola, modelli di lavoro e di orario e forme di organizzazione atti a facilitare a donne e uomini la compatibilita' della famiglia con la professione.

      Cio' vale anche per le dipendenti e i dipendenti con incarichi dirigenziali. Obiettivi in tal senso saranno stabiliti nei piani per la parita'.

      Art. 8

      Disposizioni sulla parita' negli atti normativi e amministrativi 1. Le leggi provinciali, i regolamenti e le delibere della Giunta provinciale nonche' i regolamenti e gli atti amministrativi dell'amministrazione provinciale devono essere formulati in un linguaggio rispettoso dell'identita' di genere. La Giunta provinciale emana direttive in tal senso.

      Art. 9

      Rilevazione di dati statistici 1. Tutti i dati personali devono essere rilevati suddivisi per genere.

    5. L'istituto provinciale di statistica rende noti ogni anno i principali indicatori della condizione dei due generi in Alto Adige.

    6. Alle fine di ogni legislatura l'Istituto provinciale di statistica redige una relazione sul rapporto fra i due generi nei diversi ambiti della vita sociale ed economica e sullo sviluppo della parificazione. Riguardo alla scelta delle statistiche l'istituto acquisisce una proposta della commissione provinciale per le pari opportunita'.

      Art. 10

      Nomine e composizione di organi 1. In tutti gli organi regolamentati per legge e nominati all'interno dell'amministrazione provinciale deve esserci complessivamente una situazione di...

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