LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 2012, n. 13 - Promozione della parita' di trattamento e della cultura delle pari opportunita' tra donne e uomini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi 1. La Provincia promuove la parita' di trattamento e opportunita' tra donne e uomini, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in tutte le sfere della societa'.

  1. In conformita' ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Provincia, con le misure previste da questa legge, interviene in particolare sui modelli culturali e sociali di genere attraverso la sistematica analisi e riflessione della situazione in essere e attraverso la promozione di un processo di cambiamento orientato al raggiungimento della parita' di trattamento e delle pari opportunita'.

  2. La Provincia promuove la piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.

    Art. 2

    Misure per la promozione della cultura di genere 1. La Provincia sostiene la diffusione della cultura di genere, il raggiungimento della parita' di trattamento e di opportunita' per donne e uomini nonche' dell'equilibrio tra i generi attraverso l'adozione di specifiche misure e azioni positive.

  3. La Provincia, in particolare, promuove:

    1. la formulazione e l'attuazione delle leggi provinciali, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione, tenendo conto delle differenze di genere;

    2. l'utilizzo di strumenti per individuare, analizzare e contrastare le discriminazioni dirette e indirette derivanti anche dall'appartenenza a differenti culture e religioni;

    3. la promozione della condivisione e corresponsabilita' tra donne e uomini, intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare, attraverso specifiche politiche sociali, culturali, del lavoro e della famiglia;

    4. la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilita' familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilita' delle donne e riaffermare il valore sociale della maternita' e della paternita';

    5. l'adozione di iniziative educative, formative e informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere;

    6. l'eliminazione degli stereotipi di genere nelle scelte formative e occupazionali, al fine di superare la segregazione sia orizzontale che verticale;

    7. il riconoscimento e la valorizzazione della presenza e del contributo delle donne nella societa' ed in particolare nei settori economici e professionali;

    8. l'eliminazione degli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica;

    9. la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione e' di competenza della Provincia;

    10. l'equa partecipazione di donne e uomini nei processi e nelle posizioni decisionali;

    11. la diffusione e il radicamento della cultura di genere presso la Provincia, gli enti locali, gli enti pubblici strumentali;

    12. la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati per sesso circa la composizione dell'organico delle istituzioni amministrative e delle istituzioni politiche.

      Art. 3

      Definizioni 1. Per i fini di questa legge si intende:

    13. per 'cultura di genere': sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparita' lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali che contraddistinguono le esperienze di donne e uomini, delle quali si riconosce la natura socialmente costruita;

    14. per 'azioni positive': le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunita' tra donne e uomini e che possono prevedere vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo;

    15. per 'genere': il modello maschile e il modello femminile, intesi come risultante di un complesso di schemi culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano ruolo e il comportamento;

    16. per 'discriminazione di genere': il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un sesso;

    17. per 'equilibrio di genere': condizione richiesta da questa legge per garantire l'attuazione del principio di pari opportunita', che identifica la situazione nella quale donne e uomini sono rappresentati in misura paritaria;

    18. per 'stereotipo di genere': l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realta' che induce ad associare una categoria o un comportamento a un sesso;

    19. per 'bilancio di genere': strumento di analisi dei bilanci pubblici allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunita'.

      Art. 4

      Strumenti per contrastare le discriminazioni di genere e promuovere la cultura di genere 1. La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale:

    20. della commissione provinciale per le pari opportunita' tra donna e uomo, di seguito denominata commissione;

    21. della/del consigliera/e di parita' nel lavoro, di seguito denominata la consigliera;

    22. dell'osservatorio delle pari opportunita';

    23. della struttura provinciale competente per le pari opportunita', che attua gli indirizzi e le azioni individuati dalla Giunta provinciale in questo settore.

  4. La Provincia, gli enti locali e gli enti pubblici strumentali costituiscono i comitati unici di garanzia per garantire al proprio interno un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunita' e per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.

  5. La Provincia e gli enti locali valorizzano, anche attraverso il loro coordinamento e messa in rete, il ruolo e l'apporto delle associazioni che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalita' di questa legge.

  6. Nell'ambito degli atti di indirizzo adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la Provincia puo' stabilire anche i livelli essenziali connessi alla realizzazione delle pari opportunita' nelle materie trasferite alla competenza delle comunita'.

    Art. 5

    Informazione al Consiglio provinciale 1. La relazione sull'attivita' annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'art. 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

  7. Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'art. 6 sono trasmessi dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari opportunita' di genere al Consiglio...

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