LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 2012, n. 13 - Promozione della parita' di trattamento e della cultura delle pari opportunita' tra donne e uomini.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi 1. La Provincia promuove la parita' di trattamento e opportunita' tra donne e uomini, riconoscendo che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in tutte le sfere della societa'.
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In conformita' ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Provincia, con le misure previste da questa legge, interviene in particolare sui modelli culturali e sociali di genere attraverso la sistematica analisi e riflessione della situazione in essere e attraverso la promozione di un processo di cambiamento orientato al raggiungimento della parita' di trattamento e delle pari opportunita'.
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La Provincia promuove la piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.
Art. 2
Misure per la promozione della cultura di genere 1. La Provincia sostiene la diffusione della cultura di genere, il raggiungimento della parita' di trattamento e di opportunita' per donne e uomini nonche' dell'equilibrio tra i generi attraverso l'adozione di specifiche misure e azioni positive.
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La Provincia, in particolare, promuove:
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la formulazione e l'attuazione delle leggi provinciali, dei regolamenti e degli strumenti di programmazione, tenendo conto delle differenze di genere;
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l'utilizzo di strumenti per individuare, analizzare e contrastare le discriminazioni dirette e indirette derivanti anche dall'appartenenza a differenti culture e religioni;
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la promozione della condivisione e corresponsabilita' tra donne e uomini, intesa quale equa ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare, attraverso specifiche politiche sociali, culturali, del lavoro e della famiglia;
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la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle responsabilita' familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilita' delle donne e riaffermare il valore sociale della maternita' e della paternita';
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l'adozione di iniziative educative, formative e informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere;
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l'eliminazione degli stereotipi di genere nelle scelte formative e occupazionali, al fine di superare la segregazione sia orizzontale che verticale;
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il riconoscimento e la valorizzazione della presenza e del contributo delle donne nella societa' ed in particolare nei settori economici e professionali;
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l'eliminazione degli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica;
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la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione e' di competenza della Provincia;
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l'equa partecipazione di donne e uomini nei processi e nelle posizioni decisionali;
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la diffusione e il radicamento della cultura di genere presso la Provincia, gli enti locali, gli enti pubblici strumentali;
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la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati per sesso circa la composizione dell'organico delle istituzioni amministrative e delle istituzioni politiche.
Art. 3
Definizioni 1. Per i fini di questa legge si intende:
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per 'cultura di genere': sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparita' lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali che contraddistinguono le esperienze di donne e uomini, delle quali si riconosce la natura socialmente costruita;
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per 'azioni positive': le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunita' tra donne e uomini e che possono prevedere vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo;
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per 'genere': il modello maschile e il modello femminile, intesi come risultante di un complesso di schemi culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano ruolo e il comportamento;
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per 'discriminazione di genere': il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un sesso;
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per 'equilibrio di genere': condizione richiesta da questa legge per garantire l'attuazione del principio di pari opportunita', che identifica la situazione nella quale donne e uomini sono rappresentati in misura paritaria;
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per 'stereotipo di genere': l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realta' che induce ad associare una categoria o un comportamento a un sesso;
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per 'bilancio di genere': strumento di analisi dei bilanci pubblici allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunita'.
Art. 4
Strumenti per contrastare le discriminazioni di genere e promuovere la cultura di genere 1. La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale:
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della commissione provinciale per le pari opportunita' tra donna e uomo, di seguito denominata commissione;
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della/del consigliera/e di parita' nel lavoro, di seguito denominata la consigliera;
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dell'osservatorio delle pari opportunita';
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della struttura provinciale competente per le pari opportunita', che attua gli indirizzi e le azioni individuati dalla Giunta provinciale in questo settore.
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La Provincia, gli enti locali e gli enti pubblici strumentali costituiscono i comitati unici di garanzia per garantire al proprio interno un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunita' e per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.
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La Provincia e gli enti locali valorizzano, anche attraverso il loro coordinamento e messa in rete, il ruolo e l'apporto delle associazioni che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalita' di questa legge.
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Nell'ambito degli atti di indirizzo adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la Provincia puo' stabilire anche i livelli essenziali connessi alla realizzazione delle pari opportunita' nelle materie trasferite alla competenza delle comunita'.
Art. 5
Informazione al Consiglio provinciale 1. La relazione sull'attivita' annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'art. 13, comma 6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
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Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'art. 6 sono trasmessi dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari opportunita' di genere al Consiglio...
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