LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 15 - Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2012) La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto;

Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 1. L'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e' sostituito dal seguente: "Art. 1. (Principi e finalita'). - 1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), con la presente legge stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio dell'attivita' commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attivita' del comparto. 2. La presente disciplina si fonda sul principio della liberta' dell'iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 59/2010 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), secondo le quali le limitazioni alla liberta' di iniziativa economica privata possono essere poste, secondo i principi di necessita', proporzionalita' e non discriminazione, solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza. 3. La presente legge si conforma ai principi di semplificazione e trasparenza dell'attivita' amministrativa. 4. La Regione persegue le seguenti finalita': a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;

  1. la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di...

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