Della Illegittimità Costituzionale Della Riduzione Tasi Prevista Solo Per I Comodanti Residenti Nello Stesso Comune In Cui È Situato L'Immobile
Autore | Giovanni Raitè |
Pagine | 354-355 |
354
dott DOTTRINA
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
DELLA ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
DELLA RIDUZIONE TASI
PREVISTA SOLO
PER I COMODANTI RESIDENTI
NELLO STESSO COMUNE
IN CUI È SITUATO L’IMMOBILE
di Giovanni Raitè
Ci si pone spesso il problema della riduzione della base
imponibile IMU, equivalente alla base imponibile TASI
(Tributo Servizi Indivisibili) per le unità immobiliari con-
cesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai
parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari)
che le utilizzano come abitazione principale.
Il caso ricorrente è il seguente: l’immobile concesso in
comodato si trova in territorio comunale nel quale era re-
sidente il comodante prima del suo trasferimento in altro
comune dove si trova attualmente la sua abitazione prin-
cipale.
La fattispecie è oggetto dell’art. 13 comma terzo lettera
Oa del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modifi-
cazioni.
La disposizione in esame è la seguente:
“3. La base imponibile dell’imposta municipale propria
è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente arti-
colo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, conces-
se in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea ret-
ta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e ri-
sieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in co-
modato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il co-
modante oltre all’immobile concesso in comodato possieda
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera,
il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti
nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6,
La norma così come risulta dalla disposizione ripro-
dotta non lascia spazio a dubbi circa l’esclusione del caso
di specie dalla riduzione dell’imposta, perché pone come
condizione che il comodante abbia la residenza anagrafica
e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato: ne consegue che l’im-
mobile concesso in comodato non risulta rientrare nei casi
di riduzione del 50% dell’imponibile prevista dalla legge.
Tuttavia, la disposizione in esame suscita alcune per-
plessità sotto il profilo della sua costituzionalità.
Occorre innanzitutto mettere in evidenza la giustifica-
zione del disposto legislativo per verificare se rispetti i di-
ritti riconosciuti dalla Carta costituzionale e se corrispon-
da ai criteri di razionalità, di uguaglianza di trattamento
per casi omogenei.
Si premette che l’introduzione delle imposte munici-
pali è volta ad assicurare agli enti locali la provvista dei
mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro
compiti istituzionali e che l’imposta municipale TASI ha
per presupposto il possesso di immobili ed ha pertanto
come soggetti tutti coloro che possiedono un immobile in
forza di un titolo legale che comporta il possesso, cioè un
diritto di proprietà, di usufrutto ecc.
Il proprietario che concede l’immobile in comodato
non perde il possesso dell’immobile ma solo la detenzione
e quindi resta soggetto dell’imposta.
Sono previste esenzioni dall’imposta.
Dispone il comma 2 dell’art.13 del D.L. sopracitato che
l’imposta municipale propria non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’ali-
quota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma
10. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo fami-
liare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevo-
lazioni per l’abitazione principale e per le relative perti-
nenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un
solo immobile.
È prevista inoltre una esenzione in misura di metà im-
ponibile per gli immobili concessi in comodato ai parenti
in linea retta di primo grado.
Questa estensione trova giustificazione nello stretto
rapporto di parentela tra il comodante e il comodatario ed
è espressione della tutela della famiglia assicurata dagli
art. 29 e 31 della Carta costituzionale.
Questa considerazione da sola evidenzia la incon-
gruenza e la contraddittorietà nell’inciso dell’art. 13 in cui
si prevede che l’esenzione è sottoposta anche alla condi-
zione che il comodante risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato.
Non vi è una ragione sufficiente che giustifichi la con-
cessione della tutela alle famiglie che risiedono nello stes-
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