DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2012, n. 5 - Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-4197 del 23 luglio 2012;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Generalita' 1. Il presente regolamento disciplina le attivita' e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni, come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

  1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 2 forniscono all'autorita' competente, ai sensi della vigente normativa, ogni collaborazione nelle attivita' di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile.

  2. Nel contesto dell'attivita' finalizzata alla lotta agli incendi boschivi, i volontari della protezione civile forniscono, ove richiesto dall'autorita' competente, il necessario supporto logistico alle attivita' di spegnimento, sotto la direzione ed il coordinamento unitario della stessa autorita' ed in raccordo sinergico con le squadre del corpo regionale antincendi boschivi (AIB) presenti sul campo.

  3. Nell'ambito degli interventi di protezione civile le squadre AIB, nei contesti territoriali ove sono presenti, assicurano i loro servizi sotto la direzione ed il coordinamento unitario dell'autorita' di protezione civile preposta, in raccordo sinergico con la squadra di protezione civile ed il coordinamento del volontariato di protezione civile presente sul territorio.

  4. Ai fini del presente regolamento:

    1. per 'organizzazioni di volontariato' si intendono le organizzazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

    2. per 'autorita' di protezione civile' si intendono, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della legge regionale n. 7/2003, il sindaco e il presidente della Provincia, ciascuno al proprio livello. Il sindaco, sul proprio territorio, e' autorita' di protezione civile anche quando il comune aderisce a forme di aggregazione a livello intercomunale;

    3. per 'centro operativo misto' (COM) si intende la struttura di coordinamento provvisoria, per il tempo dell'emergenza, dei sevizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

    4. per 'squadra' si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

      Art. 2

      Organizzazione del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione 1. Il volontariato di protezione civile e' composto da:

    5. associazioni iscritte al registro regionale;

    6. gruppi comunali e intercomunali;

    7. organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.

  5. Le organizzazioni di cui al comma 1, qualora iscritte nell'elenco nazionale previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile) possono operare usufruendo dei benefici di legge ivi previsti.

  6. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:

    1. a livello comunale con i gruppi comunali e le associazioni di volontariato operanti nel comune;

    2. a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con i gruppi intercomunali e le associazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;

    3. a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;

    4. a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

      Art. 3

      Requisiti e compiti delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di volontariato 1. La Regione Piemonte riconosce operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed i gruppi comunali e intercomunali regolarmente costituiti che:

    5. sono composti da almeno due squadre di quattro unita' ciascuna per un totale di otto unita';

    6. garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilita' civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione per i volontari della protezione civile e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte;

    7. assicurano la pronta reperibilita' ventiquattro ore su ventiquattro.

  7. Per le specifiche attivita' inerenti la gestione dei servizi dei presidi territoriali idraulici e idrogeologici, nonche' in caso di mobilitazione della colonna mobile regionale, le associazioni riconosciute operative assicurano il pronto impiego entro sei ore dalla richiesta dell'autorita' competente di:

    1. una squadra per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o minore di dieci;

    2. due squadre per le associazioni composte da un numero di volontari compreso tra undici e ventiquattro;

    3. quattro squadre per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o superiore a venticinque.

  8. Le associazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilita' ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione sia chiamata ad intervenire.

  9. Il permanere dei requisiti di operativita' di cui al comma 1 e' verificato con cadenza triennale dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

    Art. 4

    Coordinamenti provinciali del volontariato 1. I Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile raggruppano le associazioni e i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile che operano sul territorio provinciale.

  10. I Coordinamenti provinciali del volontariato promuovono le piu' adeguate forme di pubblicita' e le modalita' omogenee, per favorire l'adesione delle associazioni e dei gruppi comunali presenti nel proprio territorio.

  11. I Coordinamenti provinciali del volontariato operano quale espressione ufficiale ed univoca delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, in stretta connessione con l'amministrazione provinciale di riferimento, secondo modalita' stabilite da apposita convenzione.

  12. Il Coordinamento provinciale del volontariato e' organizzato su base territoriale in modo da assicurare, in forma diretta o aggregata, la rappresentanza di tutti i COM afferenti alla Provincia di appartenenza.

  13. Ciascun Coordinamento provinciale del volontariato individua nel proprio statuto le regole di elettorato attivo e passivo degli organi direttivi; le cariche non possono avere durata temporale superiore ai 4 anni.

  14. Il bilancio annuale deve essere certificato.

    Art. 5

    Coordinamento regionale del volontariato 1. Il Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte raggruppa i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4 ed opera, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente, quale...

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