DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2012, n. 4 - Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette. Stralcio per la conservazione della specie scoiattolo rosso (sciurus vulgaris) e per il controllo dello scoiattolo grigio (sciurus carolinensis).».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-3212 del 30 dicembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-4164 del 23 luglio 2012;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), individua i principi generali per la gestione faunistica all'interno delle aree protette regionali, provvedendo a disciplinare le procedure da adottare al fine d'assicurare il rispetto dei fini istitutivi delle aree protette regionali ed, al contempo, la maggiore garanzia per la pubblica incolumita' dei fruitori, degli operatori del settore e, piu' in generale, di tutta la collettivita'.

  1. Nell'ambito della gestione faunistica, tesa a promuovere la funzionalita' ecologica in un rapporto di compatibilita' con le attivita' antropiche e in particolare agricole e zootecniche, le operazioni di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono svolte per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'Area protetta, previa predisposizione di un apposito piano pluriennale.

  2. Interventi di cattura e prelievo per finalita' scientifiche o per esigenze di conservazione ambientale o di sicurezza, che prevedano interventi straordinari limitati quantitativamente e temporalmente, ovvero stagionali, sono autonomamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area protetta previa motivata informativa al Settore competente in materia di Aree protette.

  3. Le attivita' di monitoraggio faunistico, condotte secondo le modalita' indicate dalle linee guida dell'I.S.P.R.A., delle specie selvatiche (censimenti annuali, raccolta dati, stime di popolazione, raccolta osservazioni occasionali) sono obbligatorie in tutte le aree protette della Regione Piemonte.

  4. Per quanto riguarda le specie alloctone, la Regione Piemonte, in conformita' alla 'Strategia Nazionale per la Biodiversita'' approvata in Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, puo' 'mettere in atto programmi e...

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