DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2012, n. 7 - Regolamento in materia di attivita' funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 9 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 183 - 30761 del 27 luglio 2012

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento in materia di attivita' funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

Art. 1

Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), in armonia con i principi e con le finalita' della medesima legge.

Art. 2

Attivita' funebre 1. Per attivita' funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

  1. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

  2. vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

  3. trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

    1. L'attivita' funebre e' svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 15/2011.

    2. Per lo svolgimento dell'attivita' funebre e' necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali e' necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.

    3. Le imprese gia' esercenti l'attivita' funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso.

    4. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell'attivita' funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti esercenti detta attivita'.

    5. Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL):

  4. l'ordine e la vigilanza sull'attivita' funebre;

  5. la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attivita' funebre;

  6. fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

    Art. 3

    Requisiti per lo svolgimento dell'attivita' funebre 1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 2 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:

  7. disponibilita' continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attivita' inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attivita' funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa e' attualmente esente da I.V.A., in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

  8. disponibilita' continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;

  9. disponibilita' continuativa di almeno un mezzo funebre in proprieta' o contratto di leasing;

  10. disponibilita' di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

  11. disponibilita' di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attivita' funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attivita' funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformita' a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4.

    1. Se nell'ambito dell'attivita' inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non e' in grado di provvedere in modo autonomo, dovra' dimostrare la partecipazione in societa', consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.

    2. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilita' venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attivita'.

    3. L'impresa che svolge l'attivita' funebre in conformita' ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1:

  12. la disponibilita' continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attivita' connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;

  13. un preposto responsabile dell'unita' locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.

    1. L'impresa che svolge l'attivita' funebre in conformita' ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

    2. E' vietata l'intermediazione dell'attivita' funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attivita' connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

    3. Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, e' fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicita' e commercio.

    4. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attivita' funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

    5. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attivita' funebre e' d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

      Art. 4

      Formazione del personale delle imprese esercenti attivita' funebre 1. Il personale delle imprese esercenti l'attivita' funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attivita' di responsabile della conduzione dell'attivita', di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.

    6. Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attivita' funebre e' tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformita' a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi gia' acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attivita' di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attivita' funebre e' affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

    7. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti:

  14. ...

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