DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2011, n. 66 - Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visti gli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 675 del 8 aprile 2011 recante ad oggetto 'Riapprovazione con modifiche del 'Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n.

11', a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni 1. Questo regolamento disciplina le disposizioni forestali provinciali nonche' le modalita' e la procedura per definire il valore delle piante, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 98 e 111, comma 1, lettera f) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Le disposizioni forestali provinciali riguardano:

  1. lo svolgimento delle attivita' selvicolturali in bosco;

  2. la raccolta ed il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco;

  3. l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive e nel bosco;

  4. le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste per le attivita' elencate alle lettere a), b) e c);

  5. gli obblighi e le modalita' generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette al vincolo idrogeologico.

    1. La presentazione da parte del proprietario del bosco o di chi ne abbia titolo delle richieste di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio attivita' e delle comunicazioni previste da questo regolamento avviene, anche in via telematica, in conformita' ai modelli predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

    2. L'allegato 1 di questo regolamento, denominato 'buone tecniche colturali per i beni silvopastorali', fornisce il supporto tecnico per l'applicazione di questo regolamento e puo' essere modificato dalla Giunta provinciale.

    3. Nel prosieguo di questo regolamento:

  6. la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), e' indicata come 'legge provinciale';

  7. i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione previsti dall'art. 57 della legge provinciale sono indicati, rispettivamente, come 'piani aziendali' e 'piani semplificati'.

    Art. 2

    Disposizioni di carattere generale 1. Le attivita' selvicolturali sono svolte secondo la disciplina di questo regolamento e assicurano la conservazione del bosco, come definito all'art. 2 della legge provinciale, nonche' dell'ecosistema forestale.

    1. La gestione del bosco avviene secondo le forme di governo della fustaia, del ceduo e mista. Salvo gli interventi di conversione previsti dall'art. 7, la forma di governo del bosco non puo' essere modificata.

    2. Nelle aree assoggettate a piani aziendali e a piani semplificati previsti dall'art. 57 della legge provinciale si applicano le disposizioni di questo capo e del capo II per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi.

    Art. 3

    Tempi per lo svolgimento delle attivita' selvicolturali 1. Le attivita' selvicolturali sono ammesse durante tutto l'anno nei seguenti casi:

  8. governo del bosco a fustaia ai sensi dell'art. 4;

  9. alberi morti o palesemente compromessi a causa di patologie;

  10. conversione della forma di governo da ceduo a fustaia ai sensi dell'art. 5, comma 6.

    1. Il taglio dei cedui ai sensi dell'art. 5 e' ammesso nei seguenti periodi:

  11. dal 1° ottobre al 31 marzo per i boschi posti a quota inferiore a 600 metri;

  12. dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi compresi tra le quote di 600 metri e di 1.000 metri;

  13. dal 15 settembre al 1° maggio per i boschi posti a quota superiore a 1.000 metri.

    1. Sono assoggettati ad autorizzazione i tagli che, per cause sopravvenute, si protraggono al di fuori dei periodi individuati dal comma 2 e di quelli eventualmente previsti dai piani aziendali o dai piani semplificati. L'autorizzazione si intende rilasciata se, entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta motivata, la struttura provinciale competente in materia di foreste non si pronuncia espressamente.

    Art. 4

    Taglio delle fustaie 1. Nella fustaia le modalita' di taglio sono individuate in base alle caratteristiche strutturali o compositive del popolamento. Le diverse modalita' di taglio sono applicate con i limiti seguenti:

  14. nel taglio di curazione, nel dirado selettivo, nel taglio successivo perfezionato, l'entita' del prelievo e' commisurata alle condizioni del soprassuolo e comunque non supera il 25 per cento del volume legnoso con riferimento alla situazione antecedente il taglio ed all'area d'intervento; il tempo di ritorno e' maggiore di dieci anni;

  15. nel taglio a fessure e nel taglio a buche, con riferimento alla situazione antecedente il taglio, il prelievo non puo' interessare una superficie superiore al 30 per cento dell'area d'intervento; entro questa soglia sono comprese anche le superfici di fessure o buche preesistenti con rinnovazione di altezza inferiore a 2 metri;

  16. nel taglio di sgombero l'utilizzazione rispetta il piano inferiore costituito dalla rinnovazione naturale affermata in modo da assicurare la copertura dell'area d'intervento;

  17. nel taglio raso marginale l'eta' del soprassuolo ha almeno ottanta anni e la larghezza dell'area di taglio e' inferiore all'altezza media degli alberi rimanenti sul margine con soprassuolo piu' vecchio.

    1. Nella fustaia giovanile, gli sfolli ed i diradamenti promuovono lo sviluppo ottimale delle piante migliori, singole o a gruppi, la stabilita' fisica del popolamento, la mescolanza e la diversita' delle specie presenti. Gli sfolli ed i diradamenti assicurano comunque una copertura arborea superiore al 60 per cento dell'area d'intervento.

    Art. 5

    Taglio dei cedui 1. In relazione alla specie prevalente in termini di copertura il turno minimo del ceduo coetaneo, semplice o matricinato, e' stabilito nei seguenti periodi:

  18. faggio: trenta anni;

  19. aceri, betulle, frassini, querce, tigli: venticinque anni;

  20. carpino nero, castagno, orniello: venti anni;

  21. ontani: quindici anni;

  22. maggiociondoli, nocciolo, pioppi, robinia, salici: dodici anni.

    1. Il periodo di curazione minimo del ceduo a sterzo e' stabilito in dodici anni.

    2. Il ceduo matricinato assicura il rilascio di un numero di soggetti - matricine e piante di alto fusto - compreso tra 120 e 200 per ettaro di superficie percorsa dal taglio in modo da non pregiudicare il ricaccio delle ceppaie. Nei cedui di carpino nero ed orniello, il taglio puo' avvenire anche con il rilascio di intere ceppaie in sostituzione delle matricine. In questo caso, il numero di soggetti rilasciati e' individuato computando la singola ceppaia come tre matricine, fermo restando il limite per ettaro previsto dal primo periodo. Il rilascio di piu' 200 soggetti per ettaro comporta, senza la necessita' di autorizzazione, il passaggio al governo misto previsto dall'art. 6.

    3. Fermi restando i turni minimi stabiliti al comma 1, il ceduo semplice puo' essere applicato solo ai boschi cedui costituiti dalle seguenti specie arboree: ailanto, maggiociondoli, nocciolo, ontano bianco, ontano verde, pioppi, robinia e salici. L'estensione dell'area di taglio del ceduo semplice non puo' superare i 3.000 metri quadri.

    4. Il ceduo a sterzo puo' essere applicato solo ai boschi cedui di faggio. Il diametro minimo di recidibilita', misurato a 30 centimetri dall'inserzione dei polloni sulla ceppaia, e' di 9 centimetri.

    5. Il taglio per la conversione della forma di governo da ceduo a fustaia avviene nei modi previsti dall'art. 7, comma 1.

      Art. 6

      Taglio nei boschi a governo misto 1. Nelle forme di governo misto, sono applicate alle componenti del ceduo e della fustaia le corrispondenti disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5.

      Art. 7

      Conversione delle forme di governo 1. La conversione della forma di governo da ceduo a fustaia avviene, senza necessita' di autorizzazione, rilasciando con il primo taglio almeno 600 piante per ettaro, scelte tra i migliori polloni, le matricine e le piante ad alto fusto, in modo da mantenere anche le specie minoritarie e in sintonia con la stazione. Dopo il primo taglio il popolamento e' assoggettato alla disciplina della fustaia.

    6. La conversione nella forma di governo a ceduo e' autorizzata, ai sensi dell'art. 17, dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e riguarda i seguenti casi:

  23. governo a fustaia;

  24. componente a fustaia dei boschi a governo misto;

  25. ceduo avviato a fustaia con un intervento di conversione, o comunque con piu' di 600 soggetti per ettaro, tra matricine e piante d'alto fusto;

  26. ceduo invecchiato, matricinato o semplice, il cui soprassuolo ha superato l'eta' di quarantacinque anni, con le eccezioni dei boschi puri o a prevalenza, in termini di copertura, di carpino nero, castagno, nocciolo, ontano bianco, orniello, robinia o salice;

  27. ceduo a sterzo che non ha subito tagli di curazione da oltre venti anni.

    Art. 8

    Danneggiamento delle piante in bosco 1. Nel bosco e' vietato il danneggiamento di piante vive a portamento arboreo o arbustivo, inteso come modificazione strutturale o funzionale delle stesse, mediante incisione dei fusti, capitozzatura, potatura, scortecciatura, sradicamento o altre azioni con effetti simili.

    1. E' consentito, durante tutto l'anno, il taglio di rami pericolosi per le persone o per le cose, nonche' di rami o parti di pianta affette da patologie.

      Art. 9

      Gestione dei castagneti da frutto a coltivazione estensiva 1. Nei castagneti da frutto a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT