DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 aprile 2010, n. 67 - Decreto del Presidente della Regione 6 aprile 2010, n. LR 6/2003, art. 6. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con DPReg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 2010) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, 'Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica', individua gli interventi a sostegno alle locazioni;

Visto il proprio decreto 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. con il quale e' stato approvato il 'Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni', e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 (Requisiti dei beneficiari) del citato Regolamento che disciplina i requisiti dei beneficiari del contributo regionale per gli interventi a sostegno delle locazioni;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18, (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attivita' lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale) con la quale, all'art. 4, vengono apportate delle modifiche all'art. 12 della legge regionale 6/2003 e all'art. 5 sono apportate alcune deroghe a favore dei corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonche' per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia;

Ritenuto pertanto di recepire le nuove disposizioni legislative ed altresi' di apportare ulteriori modifiche al Regolamento di cui trattasi, sia per chiarezza di tecnica legislativa che per meglio definire il requisito oggettivo dell'alloggio, cosi' come indicato all'art. 2, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. a) del Regolamento di modifica proposto, che deve essere situato sul territorio regionale ed inoltre individuare il Comune del territorio regionale presso il quale il richiedente deve presentare domanda di contributo, cosi' come indicato all'art. 2, comma 2, del medesimo Regolamento di modifica, che deve essere quello di attuale residenza o dove presta attivita' lavorativa;

Ritenuto inoltre di rideterminare la definizione di adeguatezza dell'alloggio di proprieta', rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare, mediante la soppressione delle parole 'aumentato di uno';

Rilevato che, per effetto delle disposizioni introdotte di cui sopra, si rende opportuno armonizzare il testo regolamentare alla normativa regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2010, n.

384, con la quale si e' approvato in via preliminare il Regolamento...

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