DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2012, n. 14 - Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1574 di data 20 luglio 2012 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente 'Regolamento di esecuzione della legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura);

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Questo regolamento detta le modalita' per l'attuazione della legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2, di seguito denominata 'legge' concernente le norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura.

Art. 2

Comunicazione dell'avvio dell'attivita' 1. Chiunque intraprenda per la prima volta sul territorio provinciale l'attivita' di apicoltore nelle forme previste dall'art.

2, comma 1, lettera c) numeri 6), 7) e 8) della legge, ne da' immediata comunicazione alla struttura competente in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, avvalendosi degli appositi moduli.

  1. Indipendentemente dal numero di alveari e apiari posseduti, nella comunicazione vanno indicati:

    1. dati identificativi dell'apicoltore;

    2. sede/sedi stanziale o invernale del proprio apiario completa di riferimenti catastali dei terreni sui quali insistono gli alveari e gli apiari;

    3. il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell'anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio;

    4. tipologie produttive fra quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge.

      Art. 3

      Denuncia degli alveari e degli apiari detenuti a qualsiasi titolo 1. Gli apicoltori denunciano alla struttura competente in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - avvalendosi dei moduli appositamente predisposti -...

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