LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2012, n. 12 - Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del Supplemento n. 40 del 4 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 legge regionale n. 10/1972

  1. All'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

    '2-bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennita' e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilita' di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.

    2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.'.

  2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 e' sostituito dal seguente:

    '3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attivita' istituzionali per le quali spettano l'indennita' e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalita' di attuazione.'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 3 legge regionale n. 10/1972

  3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1972 dopo le parole 'limite massimo di' la parola 'undici' e' sostituita dalla parola 'sette' e, al secondo periodo, dopo le parole 'dall'equivalente di' la parola 'undici' e' sostituita dalla parola 'sette'.

  4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1972 dopo le parole 'annuali' sono soppresse le parole da 'e dal luogo' fino alle parole 'viaggi annuali' e, al secondo periodo dopo le parole 'ritorno Torino - Roma' sono soppresse le parole da 'e l'equivalente di' fino alle parole 'compagnie di bandiera'.

  5. I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 3 della legge regionale n.

    10/1972 sono abrogati.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 4 legge regionale n. 12/1972

  6. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole 'Entro il 31 gennaio di ogni anno' sono sostituite dalle seguenti 'Entro il 15 marzo di ogni anno'.

  7. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge...

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