LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2013, n. 3 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 26 marzo 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale) 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge elettorale provinciale e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, e' composta dal Presidente della Provincia e da non piu' di sei assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal Presidente fra i consiglieri provinciali.». 2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge elettorale provinciale e' sostituito dal seguente: «2. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Provincia nomina gli assessori ed attribuisce ad uno di essi la funzione di vicepresidente. In aggiunta agli assessori nominati ai sensi del comma 1, il Presidente puo' nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT