CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 35 - Decreto del Ministro dell''economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalita'' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalita'' applicative. (12A13024)

Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Agli enti pubblici nazionali di cui all'Elenco n. 1 allegato

Agli Uffici centrali del bilancio

Alle Ragionerie territoriali dello

Stato

Ad Equitalia SpA

A Riscossione Sicilia SpA

e p.c.

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento delle finanze

  1. Premessa.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita' di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalita' ordinaria, descritta nell'articolo 2 del D.M. certificazione.

Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalita' che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, e' stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalita', che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sara' data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potra' essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalita' di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione. Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'.

Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M. certificazione.

Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 13-bis ha modificato l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:

e' stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilita' del credito;

e' stato esteso ai fornitori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo gia' vigente per le regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;

e' stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB), con riferimento alle amministrazioni statali centrali e agli enti pubblici nazionali, la competenza per la nomina del Commissario ad acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece competenti per la nomina con riferimento alle certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.

Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 3-bis, comma 7, ha altresi' previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nella presente circolare si fa altresi' riferimento al meccanismo della compensazione dei crediti certificati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, considerata l'estensione del predetto meccanismo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 («Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602») in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (di seguito «D.M. compensazione»).

Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, concernente «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ha adeguato il testo del D.M. certificazione alle sopra richiamate modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute. 2. Definizione dell'ambito di applicazione.

L'articolo 1, comma 1, del D.M. certificazione, nel definirne l'ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Rientrano tra le amministrazioni dello Stato anche gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

Il predetto D.M. non trova applicazione nei confronti degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtu' della speciale autonomia di cui gli stessi sono dotati.

Relativamente all'ambito di applicazione della normativa di cui trattasi, sono da intendersi «enti pubblici nazionali», di cui all'allegato elenco n. 1, i soggetti istituiti o riconosciuti per legge, a carattere nazionale, nonche' le Universita'.

Sono, invece, da ritenere non incluse le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, in considerazione del loro ambito di operativita' a livello territoriale.

Sono, altresi', da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della predetta normativa gli Enti pubblici economici, in ragione del loro assoggettamento al regime giuridico privatistico, gli enti ed organismi di diritto privato e le societa' a partecipazione pubblica.

Si fa presente che la funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato e' disponibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante le «Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico» e dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto prima di procedere all'accreditamento sulla piattaforma elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria competenza inseriti nell'archivio IPA, con particolare riferimento alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, cosi' come desumibile dal contratto stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Puo' essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che sancisce l'obbligo della revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa...

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