DECRETO 15 novembre 2012 - Attuazione delle disposizioni dell''articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall''articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537. Decreto sostitutivo del decreto ministeria...

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 11, comma 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce che, negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis del medesimo art. 32, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art. 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale;

Visto il comma 1-bis del citato art. 32 che prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012 recante: «Attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 aprile 2012, n. 97;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del predetto decreto, il quale stabilisce che, per i medicinali compresi nella parte terza dell'allegato A al medesimo decreto «l'inclusione...

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