DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217 - Regolamento di attuazione dell''articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall''articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita''. (12G0238)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei medesimi dispositivi, nonche' «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato in stato di necessita', anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorita' di polizia stradale per i necessari controlli;

Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l'articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;

Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;

Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumita' pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», cosi' come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attivita' di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche' ai veicoli in disponibilita' degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell'attivita' di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.

2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessita', cosi' come disciplinato dal successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 156 codice della strada.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303,

S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 177 del codice della strada:

Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze). - 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato in stato di necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma

1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

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- Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

Art. 203 (Art. 54 Cod. Str. Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale). - 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f)...

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