DECRETO 13 novembre 2013 - Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9. (14A00354)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale «Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che siano sottoposte a identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina» e, in particolare, l'art. 12, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale delle anagrafi zootecniche (B.D.N.);

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» e, in particolare, l'art. 18, che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento» e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che i servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo un numero distintivo a ciascuno di essi;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che prevede che «il titolare dell'azienda zootecnica se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio deve chiedere la registrazione...

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