Delitto politico ed estradizione

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine93-97
93
Capitolo 8
8
Delitto sog-
gettivamente
politico
Delitto og-
gettivamente
politico
Nozione di delitto politico
1
DELITTO POLITICO
ED ESTRADIZIONE
Per delitto politico si intende (art. 8, 3° comma, c.p.):
- ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato (integrità del terri-
torio, indipendenza, forma di governo etc.: rientrano in questa categoria, ad
esempio, i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal Titolo I, Libro II
del codice penale) o un diritto politico del cittadino (ad esempio, il diritto di
voto). Si parla, a tale proposito, di delitto oggettivamente politico. Esulano,
invece, dalla nozione in esame i reati che offendono gli interessi dello Stato
come potere amministrativo e come potere giudiziario (Mantovani, Antolisei);
- ogni delitto comune dete rminato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Si parla, in questo caso, di delitto soggettivamente politico. È politico
ogni motivo del reato che determina ad agire in funzione di una conce-
zione ideologica riguardante la struttura dei poteri dello Stato e i rapporti
tra Stato e cittadino (si pensi ai delitti anarchici o terroristici). È, invece,
soltanto sociale (e, quindi, non politico) il motivo che determina la condotta
dell’agente in funzione di una visione dei rapporti umani, che non si ri-
f‌lette necessariamente nella struttura dello Stato e nei rapporti tra Stato
e cittadini (es.: l’omicidio del datore di lavoro o del lavoratore per motivi
economico-sindacali) (Mantovani). Peraltro, parte della dottrina (Gallo,
Altavilla) ritiene che i due concetti (motivo politico e motivo sociale) siano
sostanzialmente coincidenti. La giurisprudenza ha affermato che il reato
soggettivamente politico deve essere strettamente f‌inalizzato a offendere un
interesse politico dello Stato (o un interesse politico del cittadino) e, nello
stesso tempo, non deve essere ispirato a motivi ideologici estranei al sistema
politico dello Stato (Cass. 14-1-1982).
Il delitto politico assume importanza, nel nostro ordinamento, sotto un du-
plice aspetto:
- come deroga al principio della territorialità della legge;
- come limite all’estradizione, che non è ammessa per i delitti politici (art.
10 Cost.). A questo proposito vedi il paragrafo successivo, nel quale si dà
conto della diversa nozione di delitto politico accolta, ai f‌ini dell’estradizio-
ne, dagli artt. 10 e 26 Cost., rispetto a quella contenuta nell’art. 8 c.p.

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