Delitto politico ed estradizione

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine89-94

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@1 Nozione di delitto politico

Per delitto politico si intende (art. 8, 3° comma, c.p.):

- ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato (integrità del territorio, indipendenza, forma di governo etc.: rientrano in questa categoria, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal Titolo I, Libro II del codice penale) o un diritto politico del cittadino (ad esempio, il diritto di voto). Si parla, a tale proposito, di delitto oggettivamente politico. Esulano, invece, dalla nozione in esame i reati che offendono gli interessi dello Stato come potere amministrativo e come potere giudiziario (Mantovani, Antolisei);

- ogni delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. Si parla, in questo caso, di delitto soggettivamente politico. È politico ogni motivo del reato che determina ad agire in funzione di una concezione ideologica riguardante la struttura dei poteri dello Stato e i rapporti tra Stato e cittadino (si pensi ai delitti anarchici o terroristici). È, invece, soltanto sociale (e, quindi, non politico) il motivo che determina la condotta dell’agente in funzione di una visione dei rapporti umani, che non si riflette necessariamente nella struttura dello Stato e nei rapporti tra Stato e cittadini (es.: l’omicidio del datore di lavoro o del lavoratore per motivi economicosindacali) (Mantovani). Peraltro, parte della dottrina (Gallo, Altavilla) ritiene che i due concetti (motivo politico e motivo sociale) siano sostanzialmente coincidenti. La giurisprudenza ha affermato che il reato soggettivamente politico deve essere strettamente finalizzato a offendere un interesse politico dello Stato (o un interesse politico del cittadino) e, nello stesso tempo, non deve essere ispirato a motivi ideologici estranei al sistema politico dello Stato (Cass. 14-1-1982).

Il delitto politico assume importanza, nel nostro ordinamento, sotto un duplice aspetto:

- come deroga al principio della territorialità della legge;

- come limite all’estradizione, che non è ammessa per i delitti politici (art. 10 Cost.). A questo proposito vedi il paragrafo successivo, nel quale si dà conto

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della diversa nozione di delitto politico accolta, ai fini dell’estradizione, dagli artt. 10 e 26 Cost., rispetto a quella contenuta nell’art. 8 c.p.

La disciplina del delitto politico è contenuta nell’art. 8 c.p., in base al quale è punito, secondo la legge italiana, il cittadino o lo straniero che commette, in...

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