Analisi e considerazioni sul delitto di frode informatica quale autonoma figura di reato rispetto al delitto di truffa

AutoreLogroscino Stefano
Pagine131-135
131
Rivista penale 2/2012
Dottrina
ANALISI E CONSIDERAZIONI
SUL DELITTO DI FRODE
INFORMATICA QUALE
AUTONOMA FIGURA DI REATO
RISPETTO AL DELITTO DI
TRUFFA
di Stefano Logroscino
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’oggetto della tutela. 3. Le condotte alter-
native: l’alterazione del funzionamento del programma infor-
matico o telematico e l’intervento senza diritto su dati, infor-
mazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico. 4. Il sistema informatico o telematico: nozione e
caratteristiche. 5. L’evento del reato. 6. L’elemento psicologico
del reato. 7. Frode informatica e truffa: prof‌ili d’autonomia
della fattispecie ex art. 640 ter c.p ed elementi comuni. 8. I
principi giurisprudenziali.
1. Premessa
Il delitto di frode informatica, disciplinato dal libro II,
titolo XIII, art. 640 ter c.p., è stato introdotto dalla legge
n. 547 del 1993, assieme a una ventina (circa) di reati c.d.
informatici. Al riguardo, si è ormai soliti parlare di “reati
informatici” (o computer crimes) per indicare quegli
illeciti penali caratterizzati dall’utilizzo della tecnologia
informatica (e, in particolare, dei sistemi informatici o
telematici), quale oggetto materiale del reato ovvero qua-
le mezzo per la sua commissione. Il presente contributo
contiene un’analisi della fattispecie delittuosa della frode
informatica, f‌inalizzata a comprendere se tale delitto co-
stituisca un’ipotesi di reato speciale rispetto al delitto di
truffa, ovvero se si tratti di un’autonoma f‌igura di reato.
2. L’oggetto della tutela
Per quanto concerne la fattispecie di cui all’art. 640 ter
c.p., il primo aspetto da analizzare è quello relativo all’og-
getto della tutela (o interesse tutelato). In sostanza ci si
deve chiedere quale sia il bene giuridico che il legislatore,
nel prevedere il delitto di frode informatica, ha reputato
meritevole di tutela penale.
In generale, bisogna capire se le fattispecie concernen-
ti i reati informatici tutelino un bene giuridico unitario,
inteso come «intangibilità informatica», def‌inita come
«l’esigenza di non alterare la relazione triadica fra dato
della realtà, rispettiva informazione, e soggetti legittimati
ad elaborare quest’ultima nelle sue diverse fasi (creazione,
trasferimento, ricezione)» (1), o anche come «bene imma-
teriale con carattere di diritto reale, ossia di inerenza del
diritto al bene che ne rappresenta l’oggetto» (2). Inoltre,
si potrebbe sostenere che il bene giuridico unitario che
ogni norma in materia di computer crimes tenderebbe a
tutelare sia il diritto alla personalità, seppure i tempi sem-
brerebbero ancora precoci per poter affermare che l’uti-
lizzo delle tecnologie informatiche, scevro da qualsivoglia
manipolazione turbativa, possa essere giuridicamente
qualif‌icato come diritto della personalità in relazione alla
libertà informatica, e, dunque, come un diritto degno di
tutela giuridica penale (3).V’è poi chi sostiene che inter-
net «segna la nascita di una nuova situazione giuridica
soggettiva o, più precisamente, del suo aspetto attivo: il
“diritto attivo di libertà informatica”, cioè l’interazione
uomo-macchina che consente di inviare e ricevere infor-
mazioni, che si aggiunge, completandolo, al diritto passivo
di libertà informatica, che coincide con la protezione della
riservatezza dei dati personali, che potrebbe essere lesa
dalle potenzialità diffusive della Rete» (4).
A ben vedere, però, il bene giuridico della libertà
informatica è già penalmente tutelato dal diritto alla ri-
servatezza, intesa come libertà di esercitare un diritto di
controllo su dati e informazioni contenuti in programmi o
sistemi informatici o telematici, attinenti alla propria per-
sona, nel caso in cui questi fuoriescano dalla sfera della
riservatezza.
Nello specif‌ico, per ciò che attiene l’oggetto della tu-
tela della fattispecie di frode informatica, si osserva che
la stessa rubrica dell’art. 640 ter, nel fare un riferimento
esplicito alla frode, evidenzia un collegamento con la
fattispecie della truffa (che, come noto, costituisce il
paradigma dei reati commessi mediante frode), il cui
oggetto di tutela è, indubbiamente, il patrimonio. Ebbene,
considerato che, come si avrà modo di chiarire meglio nei
paragraf‌i successivi, vi è comunanza di eventi tra le fatti-
specie delittuose di truffa e di frode informatica, e che la
struttura dei due reati, ancorchè autonoma, è similare,
ciò suggerisce che il patrimonio è l’interesse tutelato in
entrambe le fattispecie previste dagli artt. 640 c.p. e 640
ter c.p.. E d’altronde, anche la collocazione sistematica

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