Delitti contro la P.A. ed applicazione della pena su richiesta delle parti

AutorePierpaolo Schiattone
Pagine5-13
225
Rivista penale 3/2019
Dottrina
DELITTI CONTRO LA P.A.
ED APPLICAZIONE DELLA PENA
SU RICHIESTA DELLE PARTI (*)
di Pierpaolo Schiattone
SOMMARIO
1. Sulla scia delle modif‌iche apportate dalla legge 27 maggio
2015, n. 69. 2. Patteggiamento, pene accessorie ex art. 317-
bis c.p. e relativo regime. 3. Rif‌lessi vecchi e nuovi in materia
di patteggiamento. 4. Particolarità in fase esecutiva.
1. Sulla scia delle modif‌iche apportate dalla legge 27
Com’è reso evidente dalla lettura degli artt. 444 e 445
del codice di rito, come novellati dalle lettere d) ed e) del
comma 4 dell’unico articolo di cui si compone la legge n.
3/2019, il legislatore è intervenuto – nuovamente – a propo-
sito del procedimento speciale del “patteggiamento” in rela-
zione a specif‌iche – e più gravi – fattispecie di delitti contro
la pubblica amministrazione, introducendo una peculiare di-
sciplina che si ricollega alla possibilità di applicazione delle
pene accessorie di cui all’art. 317-bis c.p., come, a sua volta,
novellato dal comma 4, lett. m), della legge in commento.
Invero, le ulteriori novità apportate dalla riforma “spaz-
zacorrotti” vanno lette ed interpretate in necessaria succes-
sione logica – e cronologica – a quanto, anche in materia di
“patteggiamento” (e sospensione condizionale della pena)
aveva affermato la legge 27 maggio 2015, n. 69 (recante «Di-
sposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministra-
zione, di associazioni di tipo maf‌ioso e di falso in bilancio»),
attraverso l’introduzione del comma 1-ter nell’art. 444 c.p.p.
(a proposito di ammissibilità della richiesta), nonché la mo-
dif‌ica dell’art. 165 c.p. (a proposito di sospensione condizio-
nale della pena) e l’introduzione dell’art. 322-quater c.p. (a
proposito di riparazione pecuniaria); il tutto in un’ottica che
assegna una funzione essenziale al recupero del lucro illecito
ottenuto dai funzionari pubblici, tanto da condizionare anche
l’operatività di diversi istituti di favore per il reo stesso.
Inoltre, non va nemmeno trascurato come, in linea ge-
nerale, il rito speciale in discorso abbia subito anche signi-
f‌icative modif‌iche da parte della legge n. 103/2017 (riforma
“Orlando”) a proposito della correzione di errori materiali
(con il nuovo comma 1-bis dell’art. 130 c.p.p.) e, soprattut-
to, in materia di – limiti alla – ricorribilità in cassazione
avverso la sentenza di patteggiamento (nuovo comma 2-bis
dell’art. 448 c.p.p.), con la previsione espressa dei casi di
ricorso da parte dell’imputato e del pubblico ministero.
Se, dunque, questa prima lettura della riforma del 2019
non può prescindere dalle peculiarità – e criticità – che
intrinsecamente la caratterizzano, è anche vero che le
recenti novità apportate dalla legge n. 3/2019 si somma-
no alle altrettante peculiarità – e criticità – che scaturi-
scono, soprattutto dalla riforma del 2015, nell’ambito dei
delitti contro la pubblica amministrazione, per quanto ri-
guarda i prof‌ili qui in commento.
È noto, infatti, che la riforma apportata dalla legge n.
69/2015 alla disciplina dei delitti contro la P.A., a meno di
tre anni dall’altra peculiare riforma di cui alla legge 6 no-
vembre 2012, n. 190 («Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»), era pure ispirata ad una logica di mag-
gior repressione dei fenomeni corruttivi (pur nonostante
la conf‌igurazione della nuova circostanza attenuante ad
effetto speciale di cui al comma 2 dell’art. 323-bis c.p.), e
ciò soprattutto attraverso la previsione di un innalzamento
signif‌icativo delle sanzioni edittali nell’ambito dei delitti
pp. e pp. dal libro II, titolo II, capo I c.p., nonché attraverso
la reintroduzione, nel novero dei soggetti attivi del delitto
di concussione, della f‌igura dell’incaricato di pubblico ser-
vizio e, inf‌ine, per quanto qui più da vicino interessa, attra-
verso le modif‌iche al rito del patteggiamento (con il nuovo
comma 1-ter dell’art. 444 c.p.p.) in relazione ai delitti di
cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-
bis c.p., nonché attraverso l’accesso “condizionato” alla so-
spensione condizionale della pena (con il nuovo comma 4
dell’art. 165 c.p.) per le medesime fattispecie di reato (cui
si aggiunge, però, quella di “Corruzione di persona incari-
cata di un pubblico servizio” ex art. 320 c.p.), ed attraverso,
inf‌ine, la nuova previsione di cui all’art. 322-quater c.p. in
tema di “Riparazione pecuniaria”.
Occorre prendere proprio le mosse dalle modif‌iche
introdotte dalla legge n. 69/2015 all’art. 444 c.p.p., con il
nuovo comma 1-ter, per osservare come il legislatore “spaz-
zacorrotti” del 2019, nonostante le peculiari previsioni in-
trodotte agli artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter,
c.p.p., abbia lasciato invariato proprio il suddetto comma
1-ter dell’art. 444 c.p.p., il quale limita l’ammissibilità della
richiesta di accesso al rito speciale (per le fattispecie di
delitto ivi specif‌icate e già richiamate) subordinandola alla
restituzione integrale del prezzo o del prof‌itto del reato.

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