Delibere ICI 2001, aspettando le stranezze del 2002

AutoreAlessandra Egidi
Pagine120-124

Page 120

Leggendo sulla Gazzetta Ufficiale gli estratti delle delibere comunali relative alle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili 2001, non si può non rimanere sorpresi dalla quantità di regole e regolette poste, dalla molteplicità delle definizioni date, dalla «marea» di deroghe e/o eccezioni in esse contenute.

Da tale lettura, emerge il volto di un'Italia composta da 8.000 e più municipi, i quali impongono «norme» particolareggiate e soprattutto esclusive e territoriali.

Come dato di partenza dell'analisi, si può iniziare da quello oggettivo rappresentato proprio dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei predetti estratti.

Alcuni Comuni hanno pubblicizzato le proprie delibere in modo succinto, riepilegandole in una, due, al massimo tre righe di Gazzetta Ufficiale; altri, invece, hanno preferito darne notizia in modo particolareggiato e prolisso, con estratti che - escluse le cinque righe dell'intestazione - superano le 300 righe (Crema).

Analizzando - con un occhio divertito ed uno critico - quanto è stato pubblicato, il lettore subito nota che in qualche delibera l'anno 2001 è stato confuso con l'anno precedente (Albuzzano: «di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili...»; Orciano Pisano: «di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili...»).

Seguendo nella lettura, questa volta con una calcolatrice vicino, si può con gioia notare come alcuni Comuni abbiano deciso - giustamente - di fare i conti anche con l'euro.

Iniziativa lodevole, solo che la ridenominazione nella nuova moneta delle detrazioni spettanti al cittadino, comporta qualche volta un cambio sfavorevole a quest'ultimo: Gaiba lire 200.000 (euro 103,00) minor detrazione lire 561; Pontecurone lire 300.000 (euro 154,84) minor detrazione lire 193; altre volte il Comune applica, in spregio della normativa in materia, il troncamento nel risultato ottenuto ovvero non indica i centesimi, con la conseguenza che a Fossano la detrazione di lire 210.000 espressa in euro diventa 108 euro (lire 209.117).

A parte questi errori «materiali», vi sono delibere con le quali il municipio di turno, nolente o volente, «crea diritto locale».

Per giustificare tale sorprendente affermazione, basta iniziare ad analizzare quella parte delle delibere nella quale si determina l'aliquota delle pertinenze (il legislatore ha consentito al sindaco di equipararle ai fini dell'Ici all'abitazione principale).

A fronte della formulazione codicistica - l'art. 817 c.c. definisce pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata al proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima» - e della copiosa giurisprudenza in merito, il Comune di Agrate Conturbia stabilisce: «per pertinenza si intende il garage, la cantina, il posto auto, il porticato a piano terreno utilizzato per ricovero attrezzi, ubicata nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 50 mt. dall'abitazione principale»; quello di Ballabio: «È da qualificarsi come pertinenza dell'abitazione principale un solo immobile classificato in categoria C2 (deposito) o C6 (autorimessa) ubicata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un immobile limitrofo»; per Borgone Susa, le pertinenze sono «i fabbricati complementari all'abitazione principale, anche se distintamente iscritti al catasto».

A Camposanto, in deroga alla normativa anzidetta, devono essere considerate pertinenza - «così come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Ici» e non certo come definite dalla legge - «tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto».

Per Cascina, «le pertinenze dell'abitazione principale, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una pertinenza, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) sempreché l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni e che siano dislocate in prossimità dell'abitazione».

In quel di Castelfidardo si considerano pertinenze le «autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto...».

A Palazzolo dello Stella, per pertinenze «si considerano (...) le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale».

A Poggi Berni, «per pertinenza si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale stessa. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verrà assimilata a pertinenza (...) indipendentemente dall'ubicazione dell'unità immobiliare stessa, in deroga a quanto previsto al comma 1». A S. Agata li Battiati, le pertinenze sono tali «purché insistano nello stesso immobile».

Nel Comune di Trichiana, dove «si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto limitamente ad una sola unità, la cantina limitatamente ad una sola unità, la soffitta limitatamente ad una sola unità», si specifica ulteriormente che le pertinenze, per essere considerate tali, debbono essere ubicate «nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 200 mt.».

Il parametro della distanza, oltre a quello normale del vincolo pertinenziale, viene richiesto anche ad Artegna: «pertinenze (...) ubicate nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa», ed a Moltrasio: «pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se...

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