Le delibere assembleari. Sciolti I dubbi sull'impugnativa

AutoreGino Terzago
Pagine238-239

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L'art. 1137 c.c. afferma che le delibere contrarie alla legge e al regolamento devono essere impugnate entro il termine di trenta giorni, che decorrono dalla data dell'assemblea per il condomino presente e dalla comunicazione della delibera per l'assente. Ma la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre dissertato sul fatto che detto articolo riguardava le delibere annullabili, anche per il fatto che le delibere nulle non sono sottoposte ad alcun termine di decadenza.

Tale pensiero appariva in contrasto con il pensiero del legislatore e con la certezza del diritto in un campo, quale quello condominiale, che tende alla certezza del diritto.

La difficoltà maggiore però era data dalla linea di demarcazione tra le dette invalidità, per cui spesso la giurisprudenza si è trovata ad affermare in identiche fattispecie la nullità di una delibera quando con altra sentenza, l'aveva dichiarata annullabile.

Secondo la costante giurisprudenza sono annullabili - e la relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nel termine, prescritto dall'ultimo comma dell'art. 1137 c.c. - le deliberazioni dell'assemblea del condominio degli edifici affette da vizi formali, cioè prese in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle affette da incompetenza.

Sono invece nulle - e pertanto la impugnativa, non è soggetta al detto termine di decadenza - le deliberazioni che sono o prive degli elementi essenziali o affette da vizi attinenti alla regolarità della costituzione dell'assemblea, quelle che, in prima o in seconda convocazione, sono state prese senza il previo invito di tutti i condomini, quelle prese da assemblee regolarmente costituite e quelle aventi un oggetto impossibile od illecito.

Una considerazione va fatta su quanto abbiamo riferito, e su cui poggia dottrina e giurisprudenza, in merito alla distinzione fra nullità ed annullabilità: l'art. 1137 c.c. parlando di impugantiva delle delibere «contrarie alla legge o al regolamento di condominio», sottoponendo tale impugnativa al termine di decadenza, non ha fatto distinzione alcuna, tra nullità e annullabilità. Esattamente quindi si afferma che se il legislatore ha voluto stabilire nell'art. 1137 c.c. un termine di decadenza, lo ha fatto a ragion veduta: esso ha voluto assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche...

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