Annullabilità della deliberazione condominiale adottata senza la preventiva comunicazione dell'avviso di convocazione ad un singolo partecipante

AutoreVito Amendolagine
Pagine403-404

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@1. La fattispecie.

La controversia esaminata - a sezioni unite - dalla Suprema Corte e decisa con la sentenza n. 4806 (pubblicata in questa Rivista, 2005, 273) trae origine da un'impugnazione proposta avverso tre delibere adottate da un'assemblea condominiale, concernenti rispettivamente l'approvazione del bilancio consuntivo relativo alle spese ordinarie, la ripartizione delle spese per lavori straordinari ed il riparto della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Le ragioni dell'impugnazione vertono rispettivamente sull'omessa indicazione a verbale dei condomini che avevano partecipato all'assemblea, in violazione dell'art. 1136, sesto comma, c.c.; sulla falsa applicazione dell'art. 1137, secondo e terzo comma, c.c., relativamente all'entità delle spese deliberate; sulla violazione dell'art. 1123, terzo comma, c.c.

L'interposta azione di gravame avverso la sentenza emessa dal tribunale, veniva definita con sentenza dichiarativa dell'inammissibilità della domanda proposta in via principale, sul rilievo della decadenza degli istanti dal diritto di impugnare le suddette delibere assembleari per decorso dei termini di legge, giacché i vizi dedotti ricadevano nell'ambito dell'azione di annullabilità, da proporsi nel termine perentorio stabilito dall'art. 1137, ultimo comma, c.c.

A seguito del ricorso per cassazione, la controversia veniva rimessa alle Sezioni unite per sanare un contrasto rilevato con riferimento ai precedenti orientamenti assunti dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

@2. I precedenti giurisprudenziali sull'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.

In passato, su tale punto, la Corte di legittimità, ha costantemente affermato il principio 1 della nullità della delibera condominiale per la quale sia stato omesso l'avviso di convocazione per qualche condomino dandosi preminenza all'esigenza che tutti i condomini siano comunque posti in grado di partecipare attivamente alla vita condominiale, attraverso la preventiva informazione della convocazione dell'assembla, eccezion fatta per le semplici irregolarità, in presenza delle quali potrebbe invocarsi soltanto l'annullabilità.

A partire dal 2000, l'orientamento giurisprudenziale della Corte muta significativamente, con un vero e proprio revirement rispetto al passato 2, statuendosi la (sola) annullabilità della delibera assembleare rispetto alla quale risulti omessa la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ad un singolo condomino.

Il citato revirement, trae origine dalla valutazione sia del combinato disposto degli artt. 1105, terzo comma, 1109, c.c., sia dell'identica ratio legis, ritenuta esistente ragione di un unico filo conduttore, tra le norme disciplinanti le assemblee di società di capitali, di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c., ex ante la riforma...

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