Deliberazione

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LIBRO SECONDO – PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 43
tivazione della sentenza può consi-
stere in un sintetico riferimento al
punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo ovvero, se del caso, ad un
precedente conforme1 2.
CAPO III – DELIBERAZIONE
Art. 75. DELIBERAZIONE DEL COLLE-
GIO
1. Il collegio, dopo la discussione,
decide la causa.
2. La decisione può essere differi-
ta a una delle successive camere di
consiglio.
Art. 76. MODALITÀ DELLA VOTAZIONE
1. Possono essere presenti in came-
ra di consiglio i magistrati designati
per l’udienza.
2. La decisione è assunta in came-
ra di consiglio con il voto dei soli
componenti del collegio.
1 Sulle decisioni assunte in forma semplifi-
cata: articoli 40, co. 2 (mancata integrazione
del contraddittorio per manifesta irricevibi-
lità, inammissibilità, improcedibilità, infon-
datezza del ricorso); 60, co. 1 (definizione
del giudizio in camera di consiglio); 114,
co. 3 (giudizio di ottemperanza); 116, co. 4
(giudizio per l’accesso); 117, co. 2 (giudizio
sul silenzio); 129, co. 6 (sentenza di defini-
zione del giudizio di esclusione dal procedi-
mento per la candidatura). Ai predetti casi
obbligatori deve aggiungersi quello facolta-
tivo di cui all’art. 120, co. 6 (procedure di
affidamento dei contratti pubblici).
2 Sul dovere di motivazione da parte del
giudice, art. 3 (nota n. 3).
3. Il presidente raccoglie i voti. La
decisione è presa a maggioranza di
voti. Il primo a votare è il relato-
re, poi il secondo componente del
collegio e, infine, il presidente. Nei
giudizi davanti al Consiglio di Stato
il primo a votare è il relatore, poi il
meno anziano in ordine di ruolo, e
così continuando sino al presidente.
4. Si applicano l’articolo 276, se-
condo, quarto e quinto comma, del
codice di procedura civile e l’arti-
colo 118, quarto comma, delle di-
sposizioni per l’attuazione del codi-
ce di procedura civile (I) (II).
(I) Il numero [2], riportato dopo le pa-
role “quarto e quinto comma” dovuto
ad un refuso, è stato eliminato dall’art.
1, co. 1, lett. r), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011.
(II) Il comma è stato modificato
dall’art. 1, lett. i), d.lgs. 14 settembre
2012, n. 160, in vigore dal 3 ottobre
2012, che ha eliminato il rinvio all’art.
114, co. 4, disp. att. c.p.c..
TITOLO V – INCIDENTI
NEL PROCESSO
CAPO I – INCIDENTE
DI FALSO
Art. 77.QUERELA DI FALSO
1. Chi deduce la falsità di un docu-
mento deve provare che sia stata già
proposta la querela di falso o do-
mandare la fissazione di un termine
entro cui possa proporla innanzi al
tribunale ordinario competente.

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