DELIBERAZIONE 21 dicembre 2015 - Valutazione di idoneita' dell'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato in data 24 giugno 2015, tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali Sumai, Uil Fpl - Federazione Medici, Cisl Medici e Fespa (Segreterie nazionali). (Pos. 1515/15). (Delibera n. 15/365). (16A01219)

LA COMMISSIONE Su proposta del commissario delegato per il settore, consigliere Salvatore Vecchione;

Premesso: che, con nota del 17 luglio 2015 (atto pervenuto in data 23 luglio 2015), la SISAC trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, il testo di una «ipotesi di Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi)», stipulato in data 24 giugno 2015;

che la Commissione, in data 24 novembre 2015, provvedeva a trasmettere la predetta ipotesi di Accordo alle associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di dieci giorni;

che, decorso il termine di dieci giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'associazioni dei consumatori;

che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del codice presentato;

Considerato: che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute;

che, conseguentemente, l'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali e veterinari e dai professionisti sanitari, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, deve essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalita' di effettuazione degli scioperi, l'Accordo citato, allegato alla presente delibera, quale parte integrante della stessa, risulta sostanzialmente conforme alla preesistente regolamentazione, attualmente vigente, nel settore sanitario;

che, in particolare, l'«Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi» contiene: l'indicazione di un...

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