DELIBERA 21 dicembre 2012 - Ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali. (Delibera n. 139/2012). (13A03994)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che definisce le opere di grande infrastrutturazione portuale e dispone che i relativi progetti siano approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), che autorizza il contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili;

Visto l'art. 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificata dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, che, al fine di fronteggiare la crisi di competitivita' dei porti nazionali, con riguardo anche all'attivita' prevalente di transhipment, in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, consente alle Autorita' portuali, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire variazioni in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio, della misura delle tasse di ancoraggio e portuali, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e s.m.i., che: ha istituito il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale;

ha previsto che il Fondo sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonche' previo parere di questo Comitato;

ha previsto che al medesimo Fondo sia trasferito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma», revocato ai sensi del comma 7 del medesimo art. 4, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data;

ha previsto che le predette risorse debbano essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli...

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