DELIBERA 14 febbraio 2014 - Contratto di programma ANAS 2014. (Delibera n. 4/2014). (14A06456)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale e' stato approvato il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorita' nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito - con modificazioni - nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade e' stato trasformato in societa' per azioni con la denominazione di «ANAS Societa' per azioni» (da qui in avanti «ANAS S.p.a.»);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce ad «ANAS S.p.a.», in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile per i beni demaniali;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare l'art. 1;

Comma 1018, che prevede la predisposizione da parte di «ANAS S.p.a.» di un nuovo piano economico finanziario riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano, ne individua la procedura di approvazione e ne prevede la l'aggiornamento ogni cinque anni e che prevede che, In occasione delle approvazioni dei piani economico-finanziari di cui sopra, sia altresi' sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti;

Comma 1020, che prevede tra l'altro che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari e che il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad «ANAS S.p.a.» che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'art. 19, comma 9-bis, ha recato ulteriori misure concernenti il canone annuo corrisposto direttamente ad «ANAS S.p.a.» prevedendo che la misura del canone annuo corrisposto ad «ANAS S.p.a.» ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 sia integrata e sia destinata da «ANAS S.p.a.», previa distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario di cui all'art. 1, comma 1018 della medesima legge, alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 2, comma 1, prevede, tra l'altro, la possibilita' di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni degli stati di previsione di ciascun Ministero per il triennio 2011-2013 e che, all'art. 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio: al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell' «ANAS S.p.a.» in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed e' definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

ai commi 1, 4, lettere a) e b) e 5, introduce integrazioni al canone annuo - corrisposto ad «ANAS S.p.a.» ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2009 - per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio prevedendo una corrispondente riduzione dei pagamenti dovuti ad «ANAS S.p.a.» a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, che: all'art. 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» con una dotazione di 930 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con «Rete ferroviaria italiana S.p.a.» e «ANAS S.p.a.»;

all'art. 36: al comma 1 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di seguito «Agenzia»);

ai commi 2 e 3 definisce le competenze rispettivamente dell'Agenzia e di «ANAS S.p.a.»;

al comma 4 prevede che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad «ANAS S.p.a.» nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data;

al comma 6 che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» sottoscrivono la nuova convenzione, concludendo il processo regolatorio riferito al passaggio in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della gestione delle concessioni autostradali;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 37 ha istituito l'Autorita' per la regolazione dei trasporti disponendo, al comma 6-ter, che restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le attivita' e i compiti gia' attribuiti all'Agenzia sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all'art. 18, prevede: al comma 1 che per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017 e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma;

al comma 2 che con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei...

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