DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 208/2015, annualita' 2019. (19A08147)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 21 dicembre 2019 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208/2015, i contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalita' ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai...

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