DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016 - Stanziamento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. (16A05913)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 28 luglio 2016 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita' (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata (lettera e);

Considerato che tale articolazione in due fasi e' stata introdotta nell'ordinamento in occasione della conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalita' e la modulistica con le quali tutti commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalita' omogenea per l'intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;

Dato atto che, in considerazione della richiamata novella normativa, l'attivita' di ricognizione dei fabbisogni da svolgersi secondo le procedure sopra richiamate e' stata prevista per tutti i contesti emergenziali di rilievo nazionale a decorrere dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, ad eccezione di specifiche situazioni emergenziali per le quali tale attivita' non e' risultata necessaria, ovvero per contesti emergenziali per i quali si e' provveduto in via legislativa all'individuazione e assegnazione di specifiche risorse finanziarie destinate a fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico, privato e delle attivita' economiche e produttive;

Dato atto che in occasione dei predetti contesti emergenziali si e' proceduto, mediante apposite ordinanze di protezione civile, alla disciplina per l'impiego delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio dei ministri per la realizzazione delle attivita' e degli interventi urgenti specificate dalle lettere a), b) e c) del comma 2, del richiamato art. 5, nella misura di oltre 600 milioni di euro;

Considerato che, alla data della presente deliberazione, la predetta ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive e' stata avviata in complessivi 49 contesti emergenziali individuati nella tabella in allegato 1 alla presente deliberazione;

Dato atto che alla data della presente deliberazione, per 40 dei predetti contesti emergenziali, individuati nella tabella in allegato 2 alla presente deliberazione, la prevista ricognizione dei predetti fabbisogni e' stata completata dai commissari delegati e trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria;

Considerato che la ricognizione dei fabbisogni per i danni relativi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive effettuata nei predetti contesti emergenziali consente di disporre di una valutazione dei danni occorsi e delle stime dei costi relative alle seguenti tipologie di interventi: a) ripristino strutturale degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni;

coperture;

impianti;

infissi;

finiture);

  1. ripristino delle strutture...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT