DELIBERA 8 marzo 2017 - Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241). (17A02168)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che a fronte delle modifiche apportate dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016 all'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 riguardante gli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», l'Autorita' ha ritenuto di intervenire con apposite Linee guida con le quali fornire indicazioni e chiarimenti ai fini dell'applicazione della citata disposizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 14 dicembre 2016 con cui e' stato approvato in via preliminare lo schema di Linee guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 20 dicembre 2016 - 12 gennaio 2017 ai sensi del regolamento ANAC «Disciplina della partecipazione a procedimenti di regolazione dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione» (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015);

Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti;

Il Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza dell'8 marzo 2017 approva in via definitiva la delibera n. 241, Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016 e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale. Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida L'art. 14 del decreto legislativo 33/2013, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dell'art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente finalita' di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva. Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi, le presenti Linee guida contengono indicazioni rivolte in particolare alle amministrazioni destinatarie delle disposizioni del decreto legislativo 33/2013, individuate all'art. 2-bis, comma 1: si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. In base all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI». Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilita' delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti. L'applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti indicati nell'art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 ovvero enti pubblici economici, societa' in controllo pubblico, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, sara' trattata in distinte Linee guida. 2. Ambito soggettivo di applicazione Per quanto concerne l'ambito soggettivo, inteso come riferito ai soggetti tenuti a comunicare i dati in questione da pubblicare, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, l'art. 14 riguarda ora i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di amministrazioni diverse da quelle territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta legislativa si pone in continuita' con l'interpretazione fornita dall'Autorita' nella delibera n. 144/2014, in cui si precisava che le misure di trasparenza previste nella precedente versione dell'art. 14 trovavano applicazione anche agli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una funzione di indirizzo, proprio laddove non esiste una rappresentanza politica (cfr. § 2.2.). In merito all'estensione degli obblighi di pubblicazione indicati al comma 1 dell'art. 14 ai titolari di incarichi dirigenziali, nell'Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all'art. 7 della legge n. 124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l'Autorita' ha gia' osservato che, in particolare, l'obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «piu' gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica». Tuttavia, considerato che tale estensione e' stata confermata nel testo definitivo del decreto legislativo 97/2016, ne consegue che, allo stato, i titolari di incarichi dirigenziali sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi previsti dall'art. 14. Tale disposizione va comunque valutata, ad avviso dell'Autorita', anche tenendo conto, specie per amministrazioni di piccole dimensioni, della norma che attribuisce ad ANAC il potere di precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, in una logica di semplificazione e di limitazione degli oneri a carico delle amministrazioni (art. 3, comma 1-ter, decreto legislativo 33/2013). Nell'Allegato n. 1) alle presenti Linee guida sono individuati, a titolo meramente esemplificativo, i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i dati da pubblicare il decreto legislativo 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera da a) ad f) cui si rinvia. Per i soli dirigenti, invece, e' stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione riferito al dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1-ter). 2.1. Titolari di incarichi politici La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 14 e' prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lettera da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale. L'attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l'applicabilita' delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14. Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato;

nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta;

nelle citta' metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana;

nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci;

nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta;

nelle unioni di comuni e comunita' montane il presidente, il consiglio, la giunta;

nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del...

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