DELIBERA 6 agosto 2015 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accordo per l'iter di definizione dell'intesa tra Governo e provincia autonoma di Trento sulla realizzazione dell'autostrada A31 Valdastico Nord - 2° lotto di completamento (CUP G86G14000280007). (Delibera n. 55/2015). (15A09441)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma (Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che, all'art. 19, comma 1, lettera b), stabilisce la competenza degli organi statali per le autostrade che si estendono oltre il territorio di una delle Province, fatta salva la necessita' dell'intesa con la Provincia interessata per le autostrade il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una Regione finitima;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, prevede che le opere incluse nel succitato Programma approvato da questo Comitato siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti anche «Codice dei contratti pubblici» o «decreto legislativo n. 163/2006»), e s.m.i., e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», e la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

l'art. 165, comma 6, che prevede, in caso di motivato dissenso di regioni e province autonome circa la localizzazione di un intervento, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rimetta il progetto preliminare al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei 45 giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' poi rimesso dal Ministro a questo Comitato, che deve assumere le proprie «motivate definitive determinazioni». Se anche in sede di riunione di questo Comitato permane il dissenso della regione o provincia autonoma, il progetto preliminare viene approvato entro 60 giorni «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture [...] sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che, all'art. 8-duodecies, comma 2, dispone, tra l'altro, l'approvazione ope legis, degli schemi di convenzione con ANAS gia' sottoscritti dalle societa' concessionarie autostradali alla data dello stesso decreto legge;

Visto l'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che modifica il succitato art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, prevedendo che al comma 2, primo periodo, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati»;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.a. (da ora in avanti ANAS) nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e che, a decorrere dalla medesima data, in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali nonche' con i . concessionari di cui .al comma 2, lettera b), dello stesso art. 36, il riferimento fatto ad ANAS, quale ente concedente, deve intendersi sostituito con il riferimento all'Agenzia;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che, in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto della suddetta Agenzia e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 36, comma 5, del suddetto decreto legge n. 98/2011, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuitile sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la «Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali» (da ora in avanti anche SVCA) con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del citato decreto legge n. 98/2011, e in particolare le funzioni di concedente;

Visto il Regolamento UE n. 1315/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 20 dicembre 2013, n. L 348, che include l'Autostrada Valdastico A31 nord nella rete TEN-T, categoria «Comprehensive Network»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», che, non contemplando piu' la suddetta SVCA, all'art. 5 riporta, fra le Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici: la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro, di svolgere le funzioni di concedente della rete stradale e di concedente della rete autostradale in concessione, anche avvalendosi delle societa' miste regionali;

la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali con compiti, tra l'altro, di approvazione dei progetti delle opere in concessione, di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori e di controllo di gestione;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'Intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'Intesa stessa non si perfezioni;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 41 (Gazzetta Ufficiale S.O. n. 219/2007), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, con prescrizioni, lo schema di Convenzione unica tra ANAS e la societa' Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.a., fermo restando che la stesura definitiva dello stesso avrebbe potuto essere definita solo dopo la conclusione della procedura d'infrazione allora in corso;

Considerato che in data 9 luglio 2007 e' stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e s.m.i, la suddetta Convenzione unica, ricognitiva e novativa della precedente Convenzione del 1999, che ha a sua volta novato le Convenzioni del 1956, del 1972 e i relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990 e 1992;

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