DELIBERA 6 agosto 2015 - Contratto di programma ANAS S.p.A. 2015 e piano pluriennale degli investimenti 2015-2019. (Delibera n. 63/2015). (15A09420)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale e' stato approvato il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorita' nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma ("Programma delle infrastrutture strategiche" (PIS)), demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione, il suddetto Programma;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade e' stato trasformato in Societa' per azioni con la denominazione di "Anas Societa' per azioni" (Anas S.p.A.);

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere del PIS siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo ed ogni regione o provincia autonoma;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce ad Anas S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e s.m.i., fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare l'art. 1: - comma 1018, che prevede: i) la predisposizione da parte di Anas S.p.A. di un nuovo piano economico finanziario (PEF), riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' dell'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione o di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano;

ii) le procedure di approvazione del piano e dei suoi aggiornamenti, da effettuarsi ogni cinque anni;

iii) che, in occasione di tali approvazioni, sia sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano e i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante;

- comma 1020, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari, e che il 21 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad Anas S.p.A., che provvede a darne distinta evidenza nel PEF di cui al comma 1018 e lo destina prioritariamente alle attivita' di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, all'art. 19, comma 9-bis, ha previsto che la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad Anas S.p.A., ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sia integrata e destinata, previa distinta evidenza nel PEF di cui all'art. 1, comma 1018, della medesima legge, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, che all'art. 30, comma 8, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciati al successivo comma 9;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 2, comma 1, prevede, tra l'altro, la possibilita' di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni degli stati di previsione di ciascun Ministero per il periodo 2011-2016 e che, all'art. 15, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, introduce integrazioni al canone annuo - corrisposto direttamente ad Anas S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'art. 19, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78/2009 e s.m.i.;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che: •

all'art. 16, comma 3, prevede che, nel caso in cui non vengano adottati i provvedimenti previsti dal comma 1 dello stesso articolo, ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

all'art. 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 4.930 milioni di euro e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente, tra l'altro ai Contratti di programma con Anas S.p.A.;

all'art. 36: - ai commi da 1 a 3 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di seguito "Agenzia") e definisce le competenze dell'Agenzia e di Anas S.p.A.;

- al comma 3-bis, inserito dall'art. 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che, per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad Anas S.p.A. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dei singoli interventi per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico, con riferimento ai progetti approvati a decorrere dal 1° gennaio 2015;

- al comma 6 stabilisce che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. sottoscrivono una Convenzione, in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 37 ha istituito l'Autorita' per la regolazione dei trasporti disponendo, al comma 6-ter, che restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di questo Comitato in materia di approvazione di Contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, adottato in attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della citata legge n. 196/2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, all'art. 12, riporta le modalita' della copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto stesso;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 18, che: - al comma 1, prevede che, per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro;

- al comma 2, dispone che, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo, e che tra gli interventi finanziabili sono individuati il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonche' l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la...

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