DELIBERA 6 agosto 2015 - Programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001 e s.m.i.). Approvazione schema protocollo di legalita'. (Delibera n. 62/2015). (15A08648)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che all'art. 1, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti allo stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato costituito il Comitato di Coordinamento di Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 176 del citato decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) - come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che: al comma 3, lett. e), demanda a questo Comitato la definizione, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, dei contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalita', che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con gli organi competenti, e la definizione dello schema di articolazione del monitoraggio finanziario;

al comma 20, individua un'aliquota forfetaria, non soggetta a ribassi d'asta, ragguagliata al costo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle previste misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e comprensiva degli oneri per il monitoraggio finanziario;

Visto che l'art. 16, comma 4, lettera g) dell'allegato XXI al suddetto Codice, prevede che l'aliquota di cui al precedente punto sia fissata dalla Stazione appaltante entro i limiti percentuali indicati e sulla base di valutazioni esposte nella relazione di massima a corredo del progetto posto a base di gara, con l'indicazione dell'articolazione delle misure in questione e la stima dei costi. Se il progetto preliminare e' prodotto per iniziativa del promotore si applicano le disposizioni di cui al penultimo periodo del menzionato comma 20. Eventuali variazioni tecniche per l'attuazione delle misure stesse, proposte dall'impresa aggiudicataria in qualsiasi fase dell'opera, non possono essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla...

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