DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. (Delibera n. 79/2015). (15A08565)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'articolo 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'articolo 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'articolo 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all'articolo 35, commi 3 e 6, assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonche' garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale: a) la tutela della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane;

  1. la tutela della salute del minore;

  2. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

  3. gli interventi di profilassi...

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