DELIBERA 4 novembre 2019 - Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 435/19/CONS). (20A01787)

L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni Nella riunione di Consiglio del 4 novembre 2019;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ai sensi del quale «Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019»;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime autorita'» nonche' il successivo comma 66...

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