DELIBERA 4 aprile 2019 - Regolamento n. 1/2019. Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, nonche' all'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori. (Delibera n. 98). (19A02843)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «codice»), con particolare riferimento all'art. 156, comma 3, lettera a), ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante» o anche «Autorita'»), con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154, 154-bis, 157, 158, 160, del medesimo codice;

Rilevato che il codice disciplina diversi istituti relativi alla tutela degli interessati nelle procedure dinanzi al Garante, in particolare per quanto riguarda la presentazione di reclami e segnalazioni;

Considerato che, in base all'art. 154, comma 3, del codice, per quanto non previsto dal RGPD e dal codice medesimo, il Garante disciplina «con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 156, comma 3, le modalita' specifiche dei procedimenti relative allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento»;

Considerato che ai sensi dell'art. 142, comma 5, del codice, il Garante disciplina «con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e termini...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT