DELIBERA 31 luglio 2024 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (Doc. XXII, n. 23). (24A04159)

Art. 1 Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione ha il compito di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: lo spopolamento, l'invecchiamento medio della popolazione, la longevita' e i conseguenti effetti economici e sociali, la composizione dei nuclei familiari, il contesto abitativo, lavorativo e culturale, la mobilita' residenziale della popolazione, il mercato del lavoro, il tasso di occupazione e disoccupazione, le prospettive del welfare e della produttivita' economica, l'impatto dei cambiamenti demografici sui bilanci pubblici, i flussi migratori, la distribuzione dei servizi sociali e sanitari, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le competenze e la formazione delle diverse fasce generazionali e nelle diverse aree del Paese. 3. La Commissione, alla fine dei propri lavori, riferisce alla Camera circa i risultati della propria attivita' e puo' formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione vigente, anche redigendo un documento di sintesi sulla situazione demografica del Paese e sui processi di cambiamento che lo interessano. Art. 2 Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione. 3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati. Art. 3 Poteri e limiti della Commissione 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione...

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