DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 40/2017). (17A04303)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3-ter recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2014, n. 81, che all'art. 1, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente...

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