DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016. Riparto tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 35/2017). (17A04301)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare il comma 34 dell'art. 1, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, e il comma 34bis del medesimo art. 1, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le Regioni all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Tale comma 34-bis dispone, altresi', che per il perseguimento di tali obiettivi le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e finanze, per facilitare le Regioni nell'attuazione dei progetti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle Regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a...

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