DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016. Finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualita' triennio 2014-2017, seconda annualita' triennio 2015-2018 e prima annualita' triennio 2016-2019. (Delibera n. 37/2017). (17A04259)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la normativa che stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3;

Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144;

Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, e' stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 agosto...

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