DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2015. Finanziamento borse di studio in medicina generale, terza annualita' triennio 2013-2016, seconda annualita' triennio 2014-2017 e prima annualita' triennio 2015-2018. (Delibera n. 30/2017). (17A04119)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che all'art. 5, commi 2 e 3 stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone, all'art. 3, che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle Regioni, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni;

Vista la normativa che stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3;

Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144;

Regione...

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